Fallimento IDB, quando potrebbero essere pagati i creditori che si sono insinuati e cosa fare nell’attesa.

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Una breve premessa per fare il punto della situazione.

La società IDB spa è nota per via della vicenda dei c.d. diamanti da investimento venduti, fra l’altro, in numerose Banche Italiane, di cui il sottoscritto Avvocato si è più volte occupato relativamente al risarcimento civile con piena ragione e numerosi casi di successo in tutte le sue fasi ( se volete approfondire potete vedere il webinar dedicato all’argomento dall’area webinar e docenze del mio Sito: https://www.studiolegalesolferini.com/projects-8 )

Da ultimo, è fatto noto che la società sia oggi in fallimento con procedura RG 41/2019 presso il Tribunale di Milano – Curatrice fallimentare Avv. Maria Grazia Giampieretti.

Nel corso di questa procedura sono pervenute moltissime domande di insinuazione al passivo da parte di risparmiatori a diverso titolo coinvolti nella vicenda.

Tale procedura peraltro è stata seguita anche da chi, nel mentre e senza pregiudizio alcuno, ha altresì deciso di percorrere, per ottenere il giusto ristoro di quanto dovuto, anche la costituzione di parte civile in sede penale o la controversia civile vera e propria avanti ai singoli Tribunali competenti.

Giova altresì sottolineare inoltre che una parte significativa di coloro che hanno presentato la domanda di insinuazione al passivo è rappresentata anche da chi ha nel frattempo transato la propria posizione accettando una proposta conciliativa da parte di una Banca.

Motivo per cui, di fronte a così tante persone, giustamente interessate (e certamente emotivamente coinvolte), uno dei lavori più importanti e più difficoltosi è la ricostruzione dell’attivo della società, cioè di quella somma complessiva che sia poi distribuibile a tutti i creditori.

In buona sostanza si tratta di rispettare, in sintesi, due momenti, l’uno è quello della verifica delle insinuazioni e l’altro è quello che deve consentire di arrivare a ripartire ai numerosissimi risparmiatori (creditori) che hanno intrapreso la strada dell’insinuazione al passivo di ottenere il dovuto.

Fra tutti costoro, in tantissimi casi, ci sono coloro che hanno già accettato la proposta transattiva nell’ambito del Fallimento pari al 15% del capitale “investito” nei diamanti e quindi pur avendo effettuato correttamente l’insinuazione, già verificata, hanno optato per questa soluzione.

Orbene, per operare con la massima diligenza e attenzione è stato nominato con apposito atto di nomina il 7 febbraio 2023, ex. art. 40 LF, comma 1 a firma del Giudice delegato Ill.mo dott. Luca Giani, il Comitato dei Creditori, che mette insieme alcuni esperti, avendo fra l’altro il compito di valutare e autorizzare le azioni essenziali per cercare di garantire i diritti di tutti coloro che sono creditori della società e quindi anche di quanti si sono insinuati al passivo e hanno accettato la transazione.

Sarebbe corretto affermare che il Comitato dei creditori lavora per favorire tutti i creditori e fornire alla Curatrice gli strumenti necessari a salvaguardare la posizione dei creditori ed il corretto svolgimento delle attività.

Il sottoscritto Avvocato, Autore di questo articolo, è uno di quegli esperti membro del Comitato dei creditori.

Ad oggi quindi sono state intraprese molteplici attività con diligenza e attenzione, ragionevolezza e buon senso; sono stati affidati incarichi a Professionisti di comprovata esperienza e sono altresì stati raggiunti importanti risultati.

Trattandosi di un caso, questo dei c.d. diamanti da investimento, mai verificatosi prima, per la quantità di persone coinvolte e per gli importi coinvolti che sono (e devono) essere oggetto della massima attenzione perché è fondamentale garantire a tutti la possibilità di tutelare, anzitutto, le proprie posizioni attraverso le norme della procedura fallimentare.

Lo scopo da subito è stata la volontà di lavorare bene e con precisione tenendo ben presente i procedimenti in essere che coinvolgono la società interessata, su tutti quello penale che ha portato ad un sequestro significativo di somme rilevanti per la distribuzione dell’attivo.

Sul punto in diritto onde fare chiarezza occorre precisare che, avuto riguardo a tutti coloro che vogliono sapere quando avverrà il pagamento del 15% del prezzo versato per l’acquisto dei diamanti da parte del Fallimento, la corretta procedura, come seguita dalla Curatela parte dal presupposto che tutti i beni della Società fallita sono sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a) e 25 octies, d.lgs. 231 del 2001 in relazione all’art. 648 ter c.p. (capo 11) nonché ex artt. 5, comma 1, lett. a) e 25 ter, comma 1, lett. s bis), d.lgs. 231 del 2001 in relazione all’art. 2635, comma 3, c.c. (capo 16).

Si ritiene fondamentale sottolineare che il lavoro svolto dalla Curatela è stato costante e ben organizzato, ammirevole sotto il profilo dell’impegno e della dedizione essendosi dovute analizzare numerose norme stante la convergenza di tante situazioni. Nonché un impressionante numero di documenti. Il tutto anche grazie alla sapiente direzione della procedura da parte della Magistratura coinvolta nel Tribunale di Milano.

Pur non volendo, come giusto, alimentare false speranze ma sembra importante offrire il conforto alle tantissime persone coinvolte dell’avere piena consapevolezza che il lavoro che è stato e viene svolto è portato avanti con attenzione e con impegno perché c’è la consapevolezza che dietro a queste insinuazioni ci sono le persone e le Famiglie coinvolte in questa amara vicenda dei diamanti.

Nel mentre si ribadisce anche quanti importanti risultati sono stati ottenuti tanto in primo grado quanto in appello nelle cause civili dove si è oramai consolidato un orientamento completamente favorevole ai risparmiatori.

Venendo quindi ad una delle domande più frequenti avuto riguardo al Fallimento della società IDB Spa 41/2019 sul quando si procederà alla ripartizione dell’attivo.

Orbene in questi giorni i creditori hanno ricevuto ulteriori comunicazioni sulle insinuazioni ultra tardive che sono cioè quelle pervenute dopo la data del 13 dicembre 2021 e per le quali in ottemperanza alla procedura il Giudice Delegato fissa udienza. Comunicazioni analoghe hanno ricevuto anche in passato.

Pertanto, terminate queste necessarie incombenze e fermo restando la periodicità con cui vengono condivise le relazioni semestrali, lo stato attuale dell’arte consente di prevedere che l’attivo dovrebbe essere liquidato entro il mese di Aprile 2026 e che pertanto successivamente sarà predisposto il piano di riparto per i creditori chirografari.

Tutti i creditori dovrebbero avere ricevuto comunicazione che comunque è la seguente: testo pec 30.5.25

Infine, relativamente ad alcune domande che pervengono sui diamanti da investimento:

1) E’ necessario attendere la ripartizione dell’attivo per esercitare i propri diritti nei confronti della Banca? No, sono due cose diverse e distinte; il procedimento civile che consiste nel fare causa alla Banca prescinde dalla ripartizione dell’attivo che dovrebbero incassare i creditori dal Fallimento.

2) Quanto valgono i diamanti in questione? Il loro valore dipende da alcuni fattori che si rivelano nelle caratteristiche dei preziosi, in base a quanto è emerso da numerose pronunce sul valore di questi preziosi il sovrapprezzo era di circa in media il 70% che è la somma di cui i creditori avrebbero diritto ad avere indietro a prescindere dall’esito della procedura fallimentare e dalla vendita che decideranno in via autonoma di fare dei preziosi.

3) La transazione accettata per un importo molto più basso è vincolante? Al momento più si che no, fermo restando che quelle transazioni non hanno tenuto in considerazione alcuni elementi del valore dei diamanti che i risparmiatori non hanno potuto prendere in considerazione all’atto in cui hanno accettato la transazione con la Banca, primo fra tutti il reale valore dei diamanti sul mercato e le reali voci che consentono di individuarlo e che sono emerse solo in esito ad alcuni procedimenti.

Avv. Marco Solferini (www.studiolegalesolferini.com) – Membro del Comitato dei creditori nominato nel Fallimento IDB spa.

Pubblicato da:

Marco Solferini

L'avvocato Marco Solferini si occupa di diritto civile, commerciale, societario, bancario, del risparmio e degli investimenti. Ha maturato anche una significativa esperienza nella tutela dei consumatori, contrattualistica societaria e nel diritto di Famiglia. Per contattare l'Avvocato: 1) Contatto diretto: info@studiolegalesolferini.com 2) Sito: www.studiolegalesolferini.com 3) La storia professionale e il curriculum sono disponibili dal profilo Linkedin: https://it.linkedin.com/in/marco-solferini-6776823/it

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