CONFISCA IN COMPROPRIETA’

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In tema di assicurazione civile verso terzi obbligatoria tre aspetti che meritano di essere approfonditi sono dati rispettivamente

1) dall’accertamento di infrazioni a mezzo appositi dispositivi di rilevamento.

2) dal fatto che un mezzo di trasporto sia attribuito in comproprietà a due persone una delle quali del tutto estranea alla violazione di cui all’art. 193/2 per avere circolato l’altro sprovvisto di copertura assicurativa.

3) dalla morte del soggetto proprietario del veicolo soggetto alla confisca in quanto circolante senza copertura assicurativa.

Cerchiamo di esaminare singolarmente i tre casi::

 

PRIMO CASO : Accertamento infrazioni a mezzo appositi dispositivi di rilevamento in relazione all’obbligo di assicurazione della responsabilità civile.

Leggendo il tenore letterale dell’attuale art.201 comma 1-bis lett. G-bis dopo le modifiche apportate dall’art.1 comma 597, legge 28 Dicembre 2015 n.208, sembrerebbe che a decorrere dall’1.1.2016, anche la violazione di cui all’art.193 c.d.s. (mancanza di copertura assicurativa obbligatoria di un mezzo di trasporto) possa venire tranquillamente contestata grazie all’ausilio di dispositivi in grado di rilevare gli estremi di identificazione dei veicoli ed, a seguito di interrogazione immediata delle banche dati, dopo avere verificato il corretto adempimento o meno della copertura assicurativa.

Di fatto tuttavia, allo stato attuale, la rilevazione di una simile infrazione non è così semplice da contestare: cerchiamo di scoprirne i motivi.

1) Osserviamo che cosa titolano i commi 4-ter, 4-quater e 4-quinques di seguito indicati in ipotesi di accertamento da “remoto” ma indiretto (solo a seguito di invito ex art.180 c.d.s.)

In questo caso i dispositivi che ci interessano sono rappresentati:

– da apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

– da dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 (limiti di velocità) e 148 (sorpasso) utilizzati o installati sulle autostrade (A) e sulle strade extraurbane principali (B) ovvero sulle strade extraurbane secondarie (C) e strade urbane di scorrimento (D) con apposito decreto del prefetto;

– rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi prevuisti dall’articolo 17, comma 133 bis, della legge 15 maggio 1997, n.127 (c.d. porte telematiche).

Simili rilevamenti se da un lato consentono di inviare entro 90 giorni dall’accertamento la notifica della multa in relazione a certe rilevate infrazioni (eccesso di velocità, sorpasso di altro veicolo non consentito ecc.) dall’altro non consentono l’accertamento diretto delle violazioni di cui sopra ex art.193 c.d.s. ma prevedono una verifica con la documentazione in possesso dell’utente, previo invito a presentarla ex art.180 c.d.s.

2) Diversamente l’art.31, comma 3 del decreto legge n.1/2012 convertito dalla legge 24.3.2012 n.27, stabilisce una procedura di accertamento della violazione in via autonoma (accertamento da remoto ma diretto) attraverso i seguenti strumenti:

–  apparecchiature e mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati od omologati ai sensi dell’art.45/6 comma c.d.s.;

– dispositivi ed apparecchiature per il controllo a distanza dell’accesso nelle zone a traffico limitato;

– altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio.

In simili ipotesi per rendere operativi detti accertamenti è necessaria l’emanazione di un decreto interministeriale (al momento mancante) per la definizione delle caratteristiche dei sistemi di rilevamento a distanza e delle modalità di attuazione della procedura di accertamento.

3) Ultimo caso è rappresentato dalla normativa relativa all’art.201, comma 1-bis, lett. G-bis in ipotesi di accertamento sempre da remoto ma diretto.

Stiamo parlando di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.

Nel terzo caso appena descritto l’accertamento da remoto deve avvenire mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e non vi sono, ad oggi, omologazioni in tal senso.

Accertamento indiretto previo invito ex art.180 c.d.s.

Pertanto allo stato attuale, ai fini del rilevamento delle violazioni di cui all’art.193 c.d.s., è possibile utilizzare certi dispositivi alla presenza di personale appartenente agli organi di polizia stradale e con controllo immediato della regolare copertura assicurativa del veicolo previa attivazione della procedura prevista dall’art.180 c.d.s. (richiesta esibizione documenti assicurativi).

Tutto ciò grazie ad una nota del Ministero dell’Interno con nota n.300/A/6822/16/127/9 del 5.10.2016 poi ribadita da altra e contrassegnata dall’ulteriore nota n.300/A/1223/19/105/2 dell’8.2.2019.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, rimane in sospeso la prova dell’avvenuta circolazione del veicolo al fine di poter contestare l’infrazione della mancanza di copertura assicurativa.

In mancanza di contestazione immediatamente successiva al rilievo automatico atto a verificare la mancanza della copertura assicurativa gli agenti, al fine di provare la avvenuta infrazione, potranno avvalersi della documentazione fotografica del dispositivo in uso ai fini dell’accertamento con le modalità previste dall’art.13 della legge 24.11.1981 n.689 fermo rimanendo la specifica dei motivi, sul verbale che verrà notificato, che hanno impedito una contestazione immediata.

 

SECONDO CASO: morte del soggetto comproprietario del veicolo ed estraneo alla violazione di cui all’art.193/2’ comma e art.80 c.d.s. soggetto alla confisca in quanto circolante senza copertura assicurativa.

Prendiamo l’esempio di un soggetto che circola con una auto cointestata (e lui ne è il comproprietario) sprovvisto di copertura assicurativa tanto da ricevere un verbale di contestazione in violazione dell’art. 193/2 c.d.s. e che il mezzo venga quindi sottoposto a sequestro con provvedimento immediato.

Il trasgressore provvede a pagare la sanzione comminata per la predetta violazione in misura ridotta e l’autovettura viene dallo stesso fin da subito collocata all’interno di una proprietà privata non sottoposta a pubblico passaggio.

Successivamente al soggetto viene notificato il provvedimento di confisca emesso dalla competente Prefettura essendo stato rilevato che non risultano effettuati gli adempimenti imposti dall’art. 193 comma 4° del Codice della Strada (mancato pagamento del premio assicurativo); tutto ciò nonostante l’altro comproprietario del mezzo fosse completamente estraneo alla contestata violazione accertata.

Valutiamo pertanto adesso l’articolo 213 comma 9 del Codice della Strada che così titola “La sanzione stabilita nel comma 1 [confisca] non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l’uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa”;

L’esponente osserva la legittimità della norma appena citata dato che la ratio della medesima si ispira al principio della responsabilità personale atteso che nel nostro ordinamento le ipotesi di responsabilità oggettiva sono quelle tassativamente disposte dalla legge e che, per comune sentire di consolidata Giurisprudenza, opera solo con riferimento ai delitti e non anche alle contravvenzioni;

In sostanza la confisca dell’autovettura si palesa pertanto illegittima o, comunque, irragionevole e sproporzionata, tenuto conto che non è stato commesso alcun reato, che il comproprietario effettivo autore della contestata violazione ha provveduto al tempestivo pagamento della sanzione, che non sussiste alcuna pericolosità dell’oggetto sottoposto a confisca e, soprattutto, perchè la confisca viola il principio di responsabilità personale, punendo pesantemente il comproprietario sebbene lo stesso non sia stato conducente dell’autoveicolo oggetto della sanzione ablativa.

Di nessuno aiuto a sostegno di una tesi opposta l’eventuale vincolo solidale tra proprietario e conducente alla stregua del quale nel caso che ci interessa direttamente il comproprietario in questo caso, dovrebbe ritenersi liberato solo dimostrando che l’autovettura ha circolato senza il suo consenso e quindi di fatto non sarebbe mai considerato estraneo alla violazione.

In sostanza come ha attestato la Cassazione con decisione rubricata al n.21881/2009 il comproprietario dovrà rispondere della sanzione solo in ipotesi di responsabilità diretta e non solidale principio questo peraltro ribadito anche dalla sentenza del Giudice di Pace di Firenze n.1797/2016.

Tra l’altro sempre la Cassazione Civile con decisione rubricata al n.9493/2000 ha poi sostenuto che il comproprietario debba rispondere a titolo di obbligazione autonoma con la differenza che l’art.193 del c.d.s. non punisce il proprietario di un mezzo ma solo chi circola senza assicurazione.

 

TERZO CASO: morte del soggetto proprietario del veicolo soggetto alla confisca in quanto circolante senza copertura assicurativa.

Qui dobbiamo ricordare innanzitutto l’esistenza dell’art.7 della legge n.6899/81 il quale titola che: L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

Tuttavia la Cassazione ha previsto che la confisca si applichi in ogni caso anche agli eredi non operando per questa l’art. 7 L. 689/81 se la misura reale sia obbligatoria (Cass. Sez. I, 19.10.1989 n. 4206).

La Cassazione ha anche precisato che la confisca sia obbligatoria in caso di circolazione con mancata copertura assicurativa (Cass. Sez. II; 26.3.2009 n. 7418).

Tuttavia si specifica che gli adempimenti degli eredi, in arco temporale non perento, del terzo comma dell’art. 193 CdS, prevedono la possibilità di evitare la confisca e di porre fine al sequestro.

Analizzando il caso in precedenza specificato, a mio avviso troveremo margini, quanto meno per analogia, per aggirare le sentenze di legittimità di cui sopra anche qualora gli adempimenti da parte degli eredi di cui al già citato terzo comma dell’art. 193 CdS risultano ormai perenti e ciò nonostante sia possibile evitare la confisca e quindi porre fine al sequestro. Del resto proprio la sentenza del Giudice di Pace di Firenze n.1797/2016 di cui sopra che ha richiamato le già citate decisioni di legittimità  n.21881/2009 e n.9493/2000 ha preso spunto dalla morte del coniuge dell’originario proprietario (coniugato in regime di comunione legale dei beni) la cui vettura risultava pertanto attribuita successivamente solo in quota ai figli del suddetto proprietario.

 

Art. 193.

Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile.

  1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
  2. Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396. Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.

2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo.

  1. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta alla metà quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta alla metà quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
  2. Si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L ‘organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213.

4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell’articolo 213 del presente codice.

4-ter. L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.

4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4- ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 180, comma 8.

4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

 

Art. 213.

Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa

  1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l’organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’ufficio di appartenenza dell’organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
  3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall’amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento.
  4. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.
  5. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenne, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato,senza oneri per l’erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l’avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all’avente diritto.
  6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall’interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell’organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l’eventuale denuncia di quest’ultimo all’autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell’ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
  7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell’articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell’accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero,nei casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall’alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l’ordinanza ingiunzione di cui all’articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato distrutto, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.
  8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario.
  9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.
  10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l’annotazione nei propri registri.

 

(*) Modificato dalla Legge n. 132 del 01/12/2018

Pubblicato da:

Luigi Bechi

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