IL RAPPORTO TRA SURROGA E REGRESSO NELL’AMBITO DELLE OBBLIGAZIONI SOLIDALI

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Le obbligazioni solidali sono oggigiorno al centro di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale in ragione dei significativi risvolti che scaturiscono dalla loro applicazione concreta.

Si pensi, a titolo esemplificativo, alle obbligazioni contratte nell’ambito del condominio di edifici,  a quelle derivanti dai sinistri stradali o, ancora, dalla responsabilità medica.

La nozione di solidarietà, come è noto, si ricava dall’art. 1292 c.c. il quale dispone che il vincolo obbligatorio sussiste allorquando “… più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità …”.

Tale regola non vale solo dal lato passivo del rapporto, considerato che la norma su richiamata sancisce la solidarietà anche dal lato attivo.

Indagando in merito alla genesi dell’obbligazione solidale (già conosciuta nel diritto romano) la stessa va individuata nella presenza di alcuni  rapporti giuridici che da un punto di vista ontologico nascono  “indissolubilmente avvinti” in un unico nucleo centrale.

Inoltre, le obbligazioni solidali consentano una maggiore velocizzazione dei traffici commerciali garantendo una più celere soddisfazione degli interessi economici. Elemento quest’ultimo caratterizzante l’ossatura del codice del  1942.

Le norme codicistiche si preoccupano, dunque, di individuare alcune regole che disciplinano non solo i rapporti interni (tra i soggetti co-obbligati), ma anche i rapporti tra soggetti interni ed esterni al fine ultimo di giustificare, anche da un punto di vista causale, gli spostamenti patrimoniali tra soggetti diversi.

Prima di procedere con l’analisi di alcune questioni di maggiore rilievo è utile considerare che, rispetto alla solidarietà dal lato passivo, il codice prevede una presunzione di solidarietà ex art. 1294 c.c. nei soli confronti dei condebitori, salvo che dal titolo o dalla legge non risulti diversamente.

Dunque, se la legge o l’accordo dei contraenti (ex art. 1322 co. 2 c.c.) non prevedono una diversa regola, ciascun condebitore è tenuto in solido a versare l’intero nei confronti del creditore.

Tale disposizione si giustifica in un’ottica di favor per il creditore che, diversamente, sarebbe tenuto ad agire pro quota avverso ciascun debitore per il recupero della medesima con le note difficoltà connesse anche alla fase esecutiva.

Difficoltà “recuperatoria” che  non si rinviene nel caso in cui la solidarietà sussista dal lato attivo.

Per quanto concerne i rapporti interni, l’art. 1298 c.c. sancisce che l’obbligazione in solido si divide tra i diversi contraenti e che ciascuna quota si presume uguale.

Presunzione che, ad esempio, emerge nel caso dei conferimenti effettuati in una società semplice in cui viene statuito che “le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti” (art. 2263 c.c.).

L’art. 1298 c.c. individua la presunzione anzidetta, precisando funditus, “salvo che non risulti diversamente”.

Per quanto riguarda, invece, il rapporto esterno (ossia tra co-obbligati e creditore), l’art. 1299 c.c. prevede una particolare ipotesi di regresso in quanto sancisce che il solvens che ha corrisposto l’intero può ripetere dai condebitori solamente la parte che a ciascuno di essi spettava corrispondere.

Trattasi, a ben vedere, di uno di quei casi di surrogazione legale (art. 1203 n. 3) espressamente previsti dal codice.

Sul punto, però, urge un distinguo di carattere concettuale, considerato che surroga e regresso, pur presentando profili di interferenza, hanno una funzione diversa.

La surroga può essere considerata come una sostituzione del creditore nei confronti del solvens; essa assolve ad una funzione di recupero delle somme versate e, soprattutto, di esercizio dei diritti connessi alla posizione de qua.

Il regresso, invece, riguarda il rapporto interno e funge da strumento di riequilibrio delle quote onde evitare che un debitore adempia anche nell’interesse dei co-obligati, rimanendo, però, privo di tutela (in sede di recupero delle somme anticipate).

La tematica, come è evidente, tange il complesso tema dell’adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), quello della causalità e dell’azione di arricchimento ex art. 2041 c.c..

Ritornando, però, sulla surroga, va osservato che il creditore, che abbia ricevuto il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti (ex art. 1201 c.c.).

Tale sostituzione, in questo caso, si verifica per volontà dell’accipiens ed opera per la semplice ragione che la corresponsione del dovuto non ha estinto il rapporto obbligatorio, limitandosi a soddisfare solamente la pretesa del creditore.

Rimane in essere il rapporto tra il terzo surrogato ed il debitore primigenio affinché quest’ultimo possa non solo agire in rivalsa per il recupero di quanto versato, ma anche esercitare i diritti connessi alla posizione derivata mediante surroga (la quale deve esser fatta espressamente e contestualmente alla solutio).

Ma la distinzione  che maggiormente caratterizza le ipotesi di surroga e di regresso attiene, altresì, ad un ulteriore elemento peculiare: mentre la surroga costituisce una sorta di subentro nel rapporto pregresso tale da determinare una continuità del medesimo, il regresso viene qualificato come un diritto autonomo e distinto dal precedente.

Ne consegue che, mentre relativamente alla surroga il termine di prescrizione continua a decorrere, nel caso di regresso inizia a decorrere un nuovo termine dal momento della nascita del nuovo diritto.

Che il regresso abbia funzione di riequilibrio delle quote lo dimostra, tra l’altro, l’art. 1299 co. 2 c.c. il quale dispone che  se uno dei co-obbligati sia incapiente, la sua quota viene ripartita tra gli altri, ivi compreso il solvens.

Trattasi di un sacrificio connesso alla posizione sostanziale degli obbligati che funge da equo strumento di riparto interno generato dalla “sofferenza” di uno dei coobligati.

Al fine di comprendere meglio le conseguenze connesse al ragionamento suesposto è utile far cenno alle c.d. “obbligazioni condominiali”.

Trattasi di una questione di notevole rilievo legata soprattutto agli aspetti esecutivi ed ai limiti di espropriabilità eventuali connessi alla posizione del singolo condomino.

In proposito, va osservato che la corretta individuazione della natura giuridica del condominio costituisce elemento pregiudiziale alla disamina e che la legge n. 220/2012 parrebbe non avere fatto particolare chiarezza in merito.

A fronte del critpico tenore normativo, può dirsi, in estrema sintesi, minoritaria la tesi che qualifica il condominio come un “ente di gestione sprovvisto di personalità giuridica” e maggioritaria  quella che lo inquadra come una realtà entificata caratterizzata da significative norme che “guardano con interesse” all’essenza della personalità giuridica.

La questione è pregiudiziale in quanto ipotizzando il condominio come una realtà entificata ma unitaria, si affrontano con maggiore agilità questioni connesse ai rapporti con i terzi (come i creditori ad esempio).

L’ipotesi più ricorrente riguarda il pagamento di un credito per un lavoro svolto da una Società in favore del condominio.

Ci si chiede se l’obbligazione contratta debba essere considerata parziale o solidale.

La questione non appare di pronta soluzione ed è stata oggetto di interventi giurisprudenziali e dottrinali culminanti con soluzioni, tra loro, antitetiche.

Procedendo con l’analisi normativa, si può, però, osservare che l’art. 63 disp. att. c.c. prevede, che l’Amministratore possa chiedere all’Autorità Giudiziaria l’emissione di un d.i. provvisoriamente esecutivo in danno del condomino moroso senza bisogno dell’  “exequatur”  collegiale (leggasi “assemblea”).

Di particolare rilievo è il secondo comma che sancisce che i creditori non possono agire nei confronti dei condomini virtuosi, se non dopo l’escussione degli altri condomini (c.d. beneficium excussionis).

Ma il problema sulla natura giuridica delle predette obbligazioni rimane.

Sul punto, è sorto un contrasto giurisprudenziale tra una tesi (maggioritaria) che qualificava tali obbligazioni come solidali ed un’altra tesi (minoritaria) che qualificava le stesse come parziali.

Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite (cfr. Cassazione, SS.UU., sentenza n. 9148/2008, conforme Cassazione, sentenza n. 199/2017), le quali hanno chiarito che la responsabilità dei condomini risponde alla stessa ratio sottesa agli art. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie, secondo cui gli eredi concorrono al pagamento dei debiti ereditari  sulla base delle quote.

Il Supremo Consesso, facendo leva sulla doppia coppia concettuale “divisibilità – indivisibilità” dell’obbligazione in rapporto alla “parziarietà-solidarietà”, ha chiarito che l’obbligazione condominiale deve essere considerata parziale.

Più precisamente: poiché secondo la Corte l’obbligazione solidale esige tre elementi essenziali, ossia la presenza dei debitori, la medesima causa dell’obbligazione e l’indivisibilità della prestazione comune, l’assenza dell’ultimo requisito citato deve portare l’interprete a ritenere, in assenza di un’espressa disposizione normativa, che l’obbligazione solidale sia intrinsecamente parziaria.

Ne consegue che il creditore del condominio potrà agire in via esecutiva individualmente nei confronti di ciascun condomino solo in ragione dei millesimi di propria spettanza.

Dalla soluzione sopra prospettata consegue quindi che non sussiste alcun nesso di solidarietà tra i condomini in regola con i pagamenti e condomini inadempienti.

Esistono, invece, due “classi” di debitori: ossia l’Amministratore, tenuto a corrispondere l’intero in luogo del Condominio (costui non è un “debitore vero e proprio”),  ed i singoli condomini, debitori pro quota ( c.d. “obbligazione principale”).

La pronuncia suddetta non è andata, però, esente da critiche: in particolare si è osservato che il binomio concettuale sopra indicato è frutto di una erronea sovrapposizione tra ambiti diversi e non conciliabili.

Mentre, infatti, la solidarietà e la parziarietà si riferiscono alla fase esecutiva del rapporto soggettivamente complesso, la divisibilità e l’indivisibilità ineriscono un piano prettamente oggettivo.

Sul punto, la dottrina si è, pero, divisa; autorevoli studiosi non mancano di osservare che le obbligazioni condominiali siano da considerare come ontologicamente solidali.

Va detto, a tal uopo, che, in virtù dell’art. 63 disp. att. c.c., in caso di infruttuosa escussione del debitore incapiente, il creditore può agire nei confronti del condomino in regola con i pagamenti (obbligazione sussidiaria di tipo fidejuossorio ex lege).

Taluni hanno, allora, dedotto che tra il debitore moroso e quello in regola con i pagamenti vi siano due tipi di obbligazioni, ossia un’ autonoma di cui all’art. 1123 c.c. ed una sussidiaria con funzione di garanzia di cui all’art. 63 disp. att. c.c.. Sussisterebbe tra le due obbligazioni una forma di solidarietà impropria.

Limitando il discorso al rapporto surroga/regresso, ne consegue che nei confronti del condomino virtuoso, che abbia pagato altresì la quota dovuta dai morosi, non si applica l’art. 1299 c.. nella parte in cui limita l’azione di regresso alla corrispondente parte di debito.

Il solvens avrà, infatti, azione di regresso per l’intero nei confronti del debitore principale e azione di surroga nei confronti del creditore.

E’ interessante, in ogni caso, evidenziare come alcune pronunce successive (cfr. Cass. sent. n. 1674/2015; sent. n. 22856/2017) a quella emessa a Sezioni Unite abbiano specificato che il regime della solidarietà rimanga operativo nell’ambito delle obbligazioni da fatto illecito (art. 2055 c.c..)

A considerazioni parzialmente diverse si giunge nell’ambito dei c.d. sinistri stradali.

Tra i compiti istituzionali che svolge la P.A., nell’ambito del rapporto con l’utenza, vi è la corretta manutenzione del manto stradale.

Il dibattito che ha visto (e vede) animare la giurisprudenza ha riguardato, in primis, la corretta norma applicabile.

Secondo un orientamento, infatti, la responsabilità del Comune, in caso di danno cagionato all’utente, rientra nell’alveo dell’art. l’art. 2043 c.c. (Cass. sent. n. 19404/2019), secondo, altro orientamento, invece, il responsabile risponde ex art. 2051 c.c.. (Cass. sent. n. 25837/17).

Le conseguenze connesse alla scelta dell’una o dell’altra norma sono assai significative atteso che, nel primo caso, il danneggiato deve provare tutti gli elementi del fatto illecito (colpa, danno, nesso causale e conseguenze), nel secondo sussiste una sorta di responsabilità oggettiva della P.A. chiamata a risarcire in quanto custode, salvo che non provi il fortuito.

Si è, però, osservato che considerata l’estensione di certi spazi urbani risulta impossibile ed eccessivamente iniquo addossare alla P.A. una responsabilità da custodia, attesa l’impossibilità di un controllo assoluto sul territorio. Sarebbe, dunque, preferibile applicare l’art. 2043 c.c., sebbene più gravoso per il danneggiato.

Tale premessa risulta utile per considerare che nel caso di sinistro stradale non viene in rilievo un problema di obbligazione solidale tra danneggiante e danneggiato, ma di “concorso nel fatto colposo” ex art. 1227 c.c..

Le obbligazioni in solido e le tematiche connesse alla rivalsa possono, tutt’al più, venire in rilievo nel caso in cui ad esempio la P.A. invochi la manleva con chiamata del terzo (art. 269 c.p.c.) della ditta addetta alla manutenzione del manto stradale, sostenendo che l’errata manutenzione sia dipesa da fatto e colpa ascrivibili in capo al soggetto addetto alla manutenzione.

Nel caso di soccombenza in giudizio in danno alla P.A., quest’ultima può agire in rivalsa nei confronti della ditta sulla base dell’avvenuto accertamento del danno e della  (dimostrata) responsabilità la quale avrebbe natura contrattuale (sub specie inadempimento o errato adempimento).

Opererebbe, in questo caso, l’art. 2055 co. 2 c.c. che consente un diverso grado di modulazione del quantum debeatur sulla base delle responsabilità processualmente accertate.

Relativamente all’art. 1227 c.c., va considerato che, ritenuto applicabile l’art. 2043, il quantum verrà ridotto dal Giudice sulla base della condotta tenuta dal danneggiante ed in considerazione dell’efficienza eziologica connessa alla sua condotta.

Avendo il risarcimento funzione prettamente ripristinatoria, lo stesso viene calcolato (anche) sulla base delle conseguenze connesse alle condotte altrui. Se, però, al fatto concorre il danneggiante, dimostrato il concorso colposo dello stesso, il risarcimento deve essere ridotto in funzione della colpa.

In merito alla funzione del risarcimento sopra accennata, si segnala che la Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 16601/2017 (relativa alla configurabilità dei c.d. “punitives damages”nel nostro ordinamento) ha, però, aperto alla possibilità di considerare quest’ultimo come strumento avente valenza sanzionatoria.

A conclusione della presente analisi può dirsi che le problematiche affrontate in relazione al rapporto surroga/regresso ed al diversa natura giuridica delle obbligazioni, consigliano di non procedere con un approccio categoriale ma di valorizzare i singoli rapporti obbligatori sulla base delle peculiarità strutturali loro proprie.

Pubblicato da:

Sergio Barbera

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