
08 Feb Stupefacenti: chi deve dimostrare l’uso personale?
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La destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente è il crocevia che determina l’esito di un processo per droga. Chi deve dimostrare l’uso personale?
Nella pratica quotidiana dei processi per droga il punto determinante di ogni processo è la prova della destinazione allo spaccio o al consumo personale della sostanza stupefacente rinvenuta in possesso dell’imputato.
Chi deve dimostrare la destinazione all’uso personale dello stupefacente?
Una recente sentenza della cassazione ha stabilito che la destinazione all’uso personale non ha natura giuridica di causa di non punibilità, pertanto non spetta all’imputato dimostrare la destinazione all’uso personale.
In tema di stupefacenti: “la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità, poiché, al contrario, la destinazione della sostanza allo “spaccio” è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa; non spetta, pertanto, all’imputato dimostrare la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso” Cassazione penale sezione VI n. 47225 del 28 dicembre 2021.
La Corte di appello di Roma con la sentenza del 30 settembre 2020 ha confermato la condanna per A.A. trovata in possesso di esigui quantitativi di marijuana e hashish.
La sentenza veniva impugnata e la cassazione ha rilevato che la corte di appello: “ha sottovalutato il fatto che l’imputata aveva sostenuto che quelle droghe erano da lei detenute per farne consumo personale, ed ha sostenuto, in maniera apodittica, che la destinazione allo spaccio delle sostanze fosse desumibile solo dalla loro entità ponderale”.
Secondo gli Ermellini, in tal modo è stato irragionevolmente valorizzato un elemento fattuale di significato tutt’altro che univoco, tenuto conto che i quantitativi di droga erano obiettivamente esigui (marijuana con gr. 2,606 di thc e hashish con gr. 2,903 dì thc); d’altro canto, le modalità di custodia delle sostanze (che erano contenute in un barattolo di vetro, unitamente a filtri e cartine bruciate: circostanza questa dedotta dalla difesa e non smentita dagli atti) erano compatibili con una destinazione delle sostanze al consumo personale e, soprattutto, non era accertata l’esistenza di alcun concreto dato – quale, ad esempio, la disponibilità di bilancino, taglierini, buste in plastica o fogli di cellophane – seriamente collegabile ad un’attività di preparazione di dosi o confezioni singole destinate allo spaccio in favore di terzi.
Al riguardo la cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo il quale “la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità, poiché, al contrario, la destinazione della sostanza allo “spaccio” è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa; non spetta, pertanto, all’imputato dimostrare la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso (così, tra le altre, Sez. 4, n. 39262 del 25/09/2008, Brambati, Rv. 241468)”.
L’impostazione argomentativa privilegiata dei giudici di merito, nella quale è ravvisabile un erroneo impiego di massime di esperienza, permette di rilevare la mancanza assoluta di prova circa l’esistenza di un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice contestata: situazione questa nella quale si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non essendo riconoscibile alcuna possibilità di ulteriore sviluppo motivazionale, il che rende superfluo lo svolgimento di un giudizio di rinvio.
La dichiarazione non era stata ritenuta sufficiente per dimostrare la destinazione all’uso personale e il giudicante di merito ha “valorizzato” il dato quantitativo (per la verità modesto) per ritenere la destinazione allo spaccio.
Rimane la domanda di partenza, se la difesa non deve dimostrare l’uso personale quali sono gli elementi per ritenere la destinazione allo spaccio?
Una recentissima sentenza (n. 47015 del 10 novembre 2021) ha stilato un preciso elenco per indicare la prova della destinazione a uso non esclusivamente personale della droga che deve desumersi da una serie di indici sintomatici:
quali la quantità dello stupefacente (Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013 – dep. 08/03/2013, De Rosa e altro, Rv. 255726), elemento che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili (Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, dep. 12/11/2014, P.G. in c. Salaman, Rv. 260991);
la qualità soggettiva di tossicodipendente;
le condizioni economiche del detentore;
le modalità di custodia e di frazionamento della sostanza;
il ritrovamento di sostanze e di mezzi idonei al taglio e al confezionamento delle dosi;
il luogo e le modalità di custodia (Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004 – dep. 17/09/2004, Vidonis, Rv. 229686).
Questi sono gli indici rivelatori della destinazione allo spaccio.
Non è peraltro necessario che, nel singolo caso, sia accertata la sussistenza di tutti gli indici sintomatici della destinazione a terzi dello stupefacente, purché detta destinazione sia appurata oltre ogni ragionevole dubbio, sulla base di uno o più elementi indicativi della finalità di spaccio presenti nel caso concreto.
Conseguentemente, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018 – dep. 14/02/2018, Gjoka, Rv. 272463).