
02 Apr Riflessioni sull’avviso agli avvocati affisso in Sesta Sezione Civile del Tribunale di Roma
L’introduzione del procedimento speciale di convalida di sfratto, in particolar modo per morosità del conduttore, sia nel caso di uso abitativo che diverso, da sempre ha costituito per gli avvocati che rappresentano la parte intimante non poche difficoltà.
Mi riferisco, in particolar modo, alla difficoltà di perfezionamento della notifica dell’atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida, nel caso in cui non venga effettuata a mani proprie e/o venga effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. mediante deposito nella casa comunale, richiedendo, inoltre, anche l’espletamento dell’ulteriore formalità di cui all’art. 660, ultimo comma c.p.c..
Oltre all’osservanza delle disposizioni in ordine alla notifica di cui agli artt. 138 e seguenti del codice di rito, gli avvocati di parte istante si vedono costretti a numerosi adempimenti irrituali necessari ad assicurarsi il perfezionamento della notifica degli atti: il ricevimento del mod. 23L necessario a dimostrare l’avvenuta conoscenza o conoscibilità da parte dell’intimato della notifica a lui indirizzata.
Ai sensi dell’art. 660 c.p.c. tra il giorno della notificazione dell’intimazione e quello dell’udienza indicata in citazione, debbono intercorrere termini liberi non minori di giorni venti, ma nel caso in cui la notificazione venga effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., come di sovente si verifica, all’udienza di convalida, in caso di mancata comparizione della parte intimata, dopo aver atteso l’ora contumaciale, qualora l’avvocato di parte intimante non sia in grado di produrre il mod. 23L (la cartolina verde) che attesta la ricezione dell’avviso di deposito dell’atto nella Casa Comunale da parte del destinatario intimato, o la fictio iuris del perfezionamento della notifica per non avere l’intimato ritirato l’avviso del avvenuta notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. entro il termine di giorni dieci, il Giudice rinvia la causa per la produzione della predetta “cartolina verde” o per il rinnovo della notifica dell’atto introduttivo.
Lo scorso anno sono state pubblicate, da parte del Presidente della Sesta Sezione Civile di Roma, competente per materia, alcune linee guida che hanno semplificato non poco l’attività dei colleghi di parte intimante in quanto è stato concessa la notifica dell’intimazione a mezzo pec, senza dover adempiere all’incombenza di cui all’art. 660 ultimo comma c.p.c..
Nei giorni scorsi è stato affisso nei locali della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Roma la comunicazione avente il seguente tenore:
AVVISO AGLI AVVOCATI
I PROCURATORI DELLE PARTI INTIMANTI SONO INVITATI A VERIFICARE L’AVVENUTA LAVORAZIONE DEL FASCICOLO PRESSO L’UFFCIO DEL RUOLO IN DATA ANTECEDENTE A QUELLA INDICATA NELL’ATTO.
NEL CASO IN CUI L’INVIO IN SEZIONE DEL FASCICOLO DA PARTE DEL RUOLO E LA DESIGNAZIONE DEL GIUDICE AVVENGA IN DATA SUCCESSIVA A QUELLA INDICATA NELL’INDICAZIONE PER CONVALIDA DI SFRATTO E L’INTIMATO NON SIA COMPARSO, DOVRÀ NECESSARIAMENTE PROCEDERSI ALLA RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICA A CURA DELL’INTIMANTE.
ROMA, LI 8/1/2020
IL PRESIDENTE DELLA SESTA SEZIONE CIVILE
Non è chi non veda come detto avviso, che introduce una regola priva di ogni riferimento normativo codicistico, nel voler introdurre un trattamento ultra garantista per una categoria di soggetti che, rendendosi volutamente irreperibili, non curandosi di informarsi se l’udienza indica in citazione è confermata e non comparendo in udienza nonostante il perfezionamento della notifica dell’atto d’intimazione, ottengono il dilungarsi di un procedimento la cui speditezza e celerità è insita nella loro collocazione nel codice di rito, cioè nel IV libro del Codice di procedura Civile, intitolato Dei Procedimenti speciali, nonché nel Titolo I del predetto Libro IV, intitolato Procedimenti Sommari.
Non solo, la già menzionata “regola” emanata dall’Ill.mo Presidente della Sezione Sesta Civile del Tribunale di Roma, ha la funzione di porre rimedio alle deficienze funzionali dell’Ufficio del Ruolo che, nonostante il Codice di Rito consenta l’iscrizione a ruolo dei procedimenti speciali di convalida locatizia sino al giorno dell’udienza, non lavorano e/o non inviano alla Sezione i fascicoli al fine di consentire la designazione del Giudice.
La predetta questione, che mi ha ispirato la mia sovra esposta modestissima analisi, ritengo che meriti una ferma e forte presa di posizione da parte degli Organi rappresentativi dell’Avvocatura.
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