
06 Lug Riconosciuto in capo all’avvocato il diritto di accesso alla documentazione in base alla quale non era stato corrisposto il compenso.
La sentenza che si intende portare all’attenzione con questo breve commento, afferma un importante principio a tutela del diritto al compenso degli Avvocati, non solo in senso pratico ed esecutivo, ma anche in relazione all’intero rapporto con il Cliente e, la sentenza è ancora più attale e di interesse in quanto il Cliente in questione era rappresentato da un Ente.
Ed infatti, il TAR Lazio è stato chiamato dal diretto interessato, il Collega Salvatore Tangari, a giudicare in ordine all’istanza, rivolta all’Ente/Cliente di ostensione degli atti deliberativi adottati e contenenti le ragioni a mente delle quali l’Ente stesso, qui resistente, rifiutava il pagamento delle prestazioni professionali, che peraltro erano state rese.
A prescindere, in questa sede, dalla circostanza che nella medesima vicenda il Collega aveva intrapreso vittoriosamente altri procedimenti giudiziali dinanzi il Giudice Ordinario per il pagamento delle predette prestazioni, ciò che, prima facie, risulta interessante è l’excursus del giudicante volto ad individuare l’interesse diretto, concreto ed attuale che necessita – e che viene riconosciuto poi in capo al nostro Ricorrente – per fondare una richiesta di ostensione dei documenti di cui alla relativa istanza di accesso.
Il TAR Lazio, sez. III quater, con la sentenza n. 7383 pubblicata il 21.06.2021, ha dunque accolto il ricorso proposto dal Collega Tangari, in proprio e nella qualità, con articolata e precisa motivazione circa la legittimità in capo al Professionista all’ostensione degli atti deliberativi richiesti.
In particolare, il Giudice Amministrativo ha ritenuto che l’interesse da parte del professionista alla conoscenza dei documenti amministrativi, quali quelli di cui è causa, assurge a bene della vita autonomo, che quindi ed in quanto tale, legittima l’inoltro e l’ostensione ai documenti richiesti.
Il percorso motivazionale compiuto in sentenza è assai preciso e appare interessante e di scuola per coloro i quali fossero interessati all’approfondimento del tema dell’accesso ai documenti di cui agli artt. 22 e seg. della L. n.241/1990 ed smi, in relazione ai quali, seppur limitatamente a quanto preso in esame e per quanto qui di interesse, anche il Giudice adito precisa che per l’accesso stesso occorre il concorso di requisiti necessari in capo ai soggetti istanti.
Tale interpretazione peraltro è in linea con quanto disposto e con quanto è perfettamente conscio il legislatore, il quale, per soddisfare tutte le diverse esigenze di trasparenza nell’attività amministrativa, conia, diversificandole, altre ipotesi di accesso quali l’accesso civico e l’accesso civico generalizzato, le quali, per ciò stesso, non possono e, soprattutto, non devono confondersi con la fattispecie in esame, sia in ragione della rispettiva ratio ispiratrice, sia della specifica normativa che ne regola singolarmente tempi, modalità, presupposti ed effetti.
Ciò premesso, come detto, l’indagine giudiziale appare assai dettagliata e precisa.
In primo luogo infatti, il Giudice Amministrativo ha verificato la sussistenza del presupposto necessario ed indefettibile ad un interesse diretto, concreto ed attuale in capo all’istante/ricorrente, che legittimasse la richiesta all’ostensione documentale.
In particolare, il giudicante ha ritenuto che, nella fattispecie, sia evidente l’interesse dell’Avvocato all’ostensione dei documenti richiesti, in quanto egli deve poter conoscere le motivazioni contenute nei relativi documenti che avrebbero impedito il pagamento da parte dell’Ente delle prestazioni professionali come rese. Si precisa peraltro a riguardo, che il diniego opposto dall’Ente all’istanza, almeno per quanto risulta dal provvedimento giudiziale commentato, appare piuttosto generico e comunque tale da non rendere chiara la posizione dell’Amministrazione in ordine al rifiuto all’acceso.
L’interesse all’ostensione viene invero precisato in sentenza, la quale si è uniformata all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui esso dovrebbe essere valutato in connessione di un interesse giuridicamente rilevante, che, nella fattispecie concreta, il TAR riconosce in capo all’Avvocato.
Tale passaggio è peraltro incline e propende per una più adeguata lettura dell’interesse che, nell’ambito dei rapporti di tipo amministrativo, non si limita a solo profilo di legittimità, ma riguarda anche una valutazione del rapporto che sottende e che costituisce il caso concreto su cui sarà chiamato a pronunciarsi il Giudice adito.
D’altronde, la posizione giuridica di interesse che costituisce l’oggetto dell’indagine da parte del Giudice Amministrativo, nel tempo è sostanzialmente mutata, tant’è che per parte della dottrina, il bene della vita costituisce l’oggetto stesso dell’interesse.
Tale precisazione sembra necessaria, atteso che in un passaggio significativo della sentenza in commento, il Giudice ritiene che la conoscenza dei documenti costituisca ex se un “bene della vita” autonomo che, ed in quanto tale, è meritevole di tutela. Rinviando ad altri e più precisi spunti di riflessione l’individuazione del bene della vita, fosse altro per non spostare l’attenzione da quanto qui di maggiore interesse da parte del lettore, solo a titolo esemplificativo è comunque doveroso precisare che in dottrina, secondo alcuni importanti Autori, il c.d. “bene della vita” costituisce l’oggetto dell’interesse legittimo, con la conseguenza che laddove manchi il bene della vita, in assenza di tale elemento essenziale, non vi può essere interesse giuridicamente rilevante.
A tale interpretazione si potrebbe invero obiettare sin d’ora, brevemente ma precisamente, che l’interesse legittimo è di per sé una posizione giuridica di rilievo che, al pari del diritto soggettivo, è direttamente suscettibile e meritevole di tutela. Tale impostazione è stata posta e resa quantomeno nell’ottica di una lettura logico-sistematica della nostra Grundnorm, laddove richiamata specificamente negli artt. 24, 103 e 113 della stessa Costituzione.
Si può quindi ritenere che sia tale ultima impostazione quella seguita dal giudicante nella fattispecie a lui sottoposta e qui segnalata, allorquando il medesimo ritiene che la conoscenza di documenti amministrativi assurge ad un bene della vita autonomo e meritevole di tutela, separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere l’attività amministrativa.
In conclusione, nel ripercorrere i tratti essenziali che devono ricorrere perché sia legittima l’istanza e la relativa ostensione ai documenti, per quanto di interesse specifico della nostra categoria, la sentenza in commento appare di fondamentale e preminente interesse in quanto ha individuato un interesse giuridicamente rilevante in capo all’Avvocato a conoscere le motivazioni di cui agli atti deliberativi che hanno determinato l’Ente nel negare il pagamento delle prestazioni professionali rese, ponendosi come un altro fondamentale tassello nella costruzione di una consolidata coscienza del diritto al compenso delle prestazioni professionali forensi, quale che ne sia la natura, giudiziale o stragiudiziale.
Ad Majora