Responsabilità medica, la conciliazione impossibile: perché una semplice modifica alla legge Gelli-Bianco potrebbe rivoluzionare il sistema

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Nel panorama della responsabilità sanitaria italiana, la legge Gelli-Bianco (n. 24/2017) ha rappresentato — almeno nelle intenzioni del legislatore — un cambio di paradigma: ridurre il contenzioso, favorire soluzioni conciliative e garantire maggiore certezza nell’accertamento della responsabilità medica. Un obiettivo ambizioso, affidato in larga parte a strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. Tuttavia, a distanza di anni dall’entrata in vigore, la pratica applicativa mostra falle evidenti. E una semplice correzione normativa potrebbe rivelarsi determinante per rendere finalmente efficace il sistema deflattivo previsto dalla riforma.

Mediazione e ATP: gli strumenti previsti dalla legge

Prima di poter adire la giustizia ordinaria, chi intende promuovere un’azione per responsabilità medica deve obbligatoriamente tentare una forma di conciliazione. Gli strumenti utilizzabili sono due:

  1. La mediazione civile: spesso percepita come meno adatta nelle controversie medico-legali, dove gli aspetti tecnici richiedono valutazioni specialistiche approfondite.
  2. L’accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. (il cosiddetto ATP): il canale ormai più utilizzato, in cui il giudice nomina uno o più Consulenti tecnici d’ufficio (CTU) incaricati di valutare il caso e tentare una conciliazione alla luce delle risultanze tecniche.

Il sistema, sulla carta, funziona: l’elaborato dei CTU dovrebbe orientare le parti verso un accordo. E nel caso in cui la conciliazione riesca, la controversia si chiude senza gravare sugli uffici giudiziari.

Ma quando la conciliazione non riesce, si apre un paradosso.

Il giudice dell’ATP resta “inerme”: deve archiviare e attendere

Nell’assetto attuale, se i CTU non riescono a far convergere le posizioni delle parti, il giudice dell’ATP non può esprimere alcuna valutazione né avanzare una proposta conciliativa propria.

Gli è precluso ogni potere decisorio o persuasivo. Può solo:

  • prendere atto del fallimento della conciliazione,
  • archiviare il procedimento,
  • attendere che una delle parti introduca il successivo giudizio ordinario (ex art. 281 sexies c.p.c. o rito ordinario).

Solo in questa seconda fase — di fronte allo stesso identico giudice — è possibile che venga formulata una proposta conciliativa o che emerga una valutazione più esplicita del quadro probatorio.

Il risultato è un doppio passaggio giudiziario che non aggiunge contenuto ma moltiplica i tempi processuali, i costi e il carico degli uffici. Un esito che appare in contraddizione con la stessa finalità deflattiva della legge Gelli-Bianco.

Una soluzione semplice: attribuire al giudice ATP poteri conciliativi immediati

La criticità potrebbe essere superata con una modifica legislativa minima ma strategica: consentire al giudice dell’ATP di formulare una proposta conciliativa anche in caso di mancato accordo sul testo dei CTU.

Il ragionamento è lineare:

  • Il giudice dell’ATP è lo stesso magistrato che, in caso di prosecuzione, gestirà il successivo giudizio ordinario.
  • Se già nella fase preliminare potesse dichiarare di ritenere convincenti le conclusioni dei CTU e invitare le parti a una conciliazione, la sua valutazione — pur non vincolante — avrebbe un forte potere persuasivo.
  • Le parti, immaginando che il giudice manterrà la stessa impostazione nel giudizio di merito, sarebbero più inclini ad accettare la proposta, evitando di esporsi al rischio concreto di una successiva condanna.

Un meccanismo semplice, che trasformerebbe l’ATP in uno strumento realmente efficace e non in una tappa meramente interlocutoria.

Una modifica all’articolo 8 della legge 24/2017

La soluzione richiederebbe soltanto una limatura dell’articolo 8 della legge Gelli-Bianco, attribuendo formalmente al giudice dell’ATP il potere di proporre una conciliazione fondata sulle conclusioni della consulenza tecnica, anche quando la stessa non abbia prodotto un accordo spontaneo tra le parti.

Nessun aggravio procedurale, nessun nuovo passaggio: solo la possibilità per il giudice di utilizzare, da subito, gli elementi già raccolti per tentare una composizione della lite.

L’impatto: tempi più rapidi, meno cause, maggiore certezza

I vantaggi sarebbero immediati:

  • Riduzione drastica dei tempi: verrebbe eliminata la necessità di instaurare un secondo giudizio per una proposta conciliativa.
  • Maggiore effettività della fase preventiva: l’ATP diventerebbe davvero il luogo in cui si decide se conciliare o meno.
  • Deflazione del contenzioso: meno procedimenti ordinari, meno udienze, meno carico per i tribunali.
  • Maggiore prevedibilità dei risultati per le parti, grazie a un orientamento esplicitato dal magistrato sin dalla fase preliminare.

In un sistema giudiziario storicamente appesantito e in cui la responsabilità medica rappresenta una delle aree più congestionate, una modifica di poche righe potrebbe produrre un effetto dirompente.

Pubblicato da:

Francesco Lauri

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