Sentenza della Cassazione, Sez. Un., n. 2085/25
NOTA REDAZIONALE
Le Sezioni Unite sono state finalmente chiamate a risolvere una questione di grande interesse per l’intera categoria forense poiché riguardante la quantificazione degli onorari da liquidare al convenuto che abbia ottenuto l’integrale rigetto della domanda della parte attrice nel caso in cui quest’ultima abbia formulato una richiesta risarcitoria esattamente identificata nell’importo richiesto ma seguita dalla clausola “o nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia” oppure altra similare locuzione (nella vicenda in questione era stata utilizzata la locuzione “o nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa“).
Come più avanti meglio si vedrà, si sono infatti avute sentenze – come quella impugnata nel giudizio per cassazione poi deciso dalle Sezioni Unite con la pronuncia in commento – che hanno ritenuto, assai singolarmente, che la presenza di tale clausola impedisse di liquidare gli onorari in base allo scaglione tariffario relativo all’importo indicato dall’attore in citazione e imponesse invece di liquidarlo in base allo scaglione riguardante il valore “indeterminabile”.
La questione origina dalla giurisprudenza che si è occupata di tale clausola e della sua natura di mero stile o meno in relazione a vicende che hanno perlopiù riguardato due ipotesi: l’una relativa ai casi in cui all’esito dell’istruttoria emerga un importo maggiore di quello domandato dall’attore e l’altra relativa ai casi in cui si è posta la necessità di operare tale valutazione ai fini della determinazione della competenza per valore.
In sintesi, nel primo dei due casi appena descritti si è ritenuto che la presenza della suddetta clausola consente di liquidare un importo superiore a quello di cui all’ammontare precisamente indicato dall’attore mentre l’assenza della stessa lo precluderebbe. Si è così affermato che in tal caso la clausola svolge un suo concreto effetto e non può dirsi di mero stile.
Nel secondo dei due casi si è assunto che la presenza della clausola varrebbe a radicare la competenza del Tribunale – qualora questo sia l’organo giudiziario ove la causa è stata iscritta a ruolo – anche laddove l’importo esattamente indicato dall’attore rientrasse nella competenza per valore del Giudice di Pace e ciò sul presupposto che la parte attrice ha evidentemente reputato che la sua richiesta economica potesse sconfinare nel raggio di competenza del Tribunale (aspetto, questo, peraltro assai delicato perché potrebbe condurre ad una sistematica elusione della competenza del Giudice di Pace). Si è così affermato che anche in tal caso la clausola svolgerebbe un suo concreto effetto e non può dirsi di mero stile.
In altre specifiche fattispecie la giurisprudenza ha invece ritenuto che la clausola dovesse considerarsi di mero stile. Solo per fare un esempio si potrebbe citare il caso dell’attore che – pur all’esito di un’istruttoria dalla quale è emerso che egli avrebbe diritto a conseguire un importo più elevato di quello esattamente indicato con l’atto di citazione – ha proseguito in sede di precisazione delle conclusioni a richiedere lo stesso importo, anziché quello risultante dalle operazioni peritali, con conseguente ritenuta irrilevanza della clausola, pur apposta, relativa alla alternativa richiesta della liquidazione in misura maggiore (o minore, ma il riferimento alla misura minore è chiaramente irrilevante perché il giudice non ha certo bisogno di una richiesta della parte per riconoscergli una somma inferiore a quella da essa esattamente indicata).
Malgrado non fosse particolarmente pregnante citare le due fattispecie sopra indicate per affrontare la questione concernente gli onorari del convenuto integralmente vittorioso, se non per il fatto che anch’esse coinvolgevano la clausola in questione e riguardavano due ipotesi in cui quest’ultima non risulterebbe di mero stile, nel caso deciso dalle Sezioni Unite il Tribunale di Fermo e la Corte d’Appello di Ancona le hanno invece volute portare a supporto delle sentenze da essi emesse e – in una causa in cui l’attore aveva chiesto un risarcimento di 36 milioni di euro “o nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia” e si era visto rigettare integralmente tale domanda – hanno liquidato gli onorari al convenuto parametrandoli non già sullo scaglione tariffario compreso tra i 32 ed i 64 milioni di euro, come previsto dal D.M. 55/14, bensì sullo scaglione relativo al valore “indeterminabile alto“, ossia quello compreso tra 260.000 e 520.000 euro.
Quanto appena descritto è avvenuto in base all’apodittico assunto secondo il quale la clausola non avrebbe potuto considerarsi di mero stile perché avrebbe avuto il significato di rivelare l’incertezza dell’attore quanto alla effettiva misura dell’importo risarcitorio richiesto e, quindi, di determinare una contestuale e totale vanificazione della indicazione relativa allo specifico importo risarcitorio richiesto operata un momento prima.
Una conclusione in effetti alquanto paradossale posto che nessuno obbliga l’attore a quantificare la propria richiesta risarcitoria e, se egli decide invece di farlo, deve allora farsi carico di tutte le conseguenze che ne derivano e prima fra queste proprio l’entità delle spese legali cui egli andrà incontro in caso di soccombenza. Né potrebbe avere senso – in virtù dei canoni ermeneutici – privare di ogni valenza una chiara e puntuale indicazione dell’attore in punto di determinazione del valore della sua domanda.
È infatti indubbio che quest’ultimo, in base all’art. 10 c.p.c., non può che identificarsi nell’importo indicato dall’attore, senza che possa spiegare nessuna rilevanza l’eventuale esistenza di una clausola del tenore di quella in esame.
Con motivazione ampia ed articolata le Sezioni Unite hanno risolto definitivamente la questione affermando appunto che laddove l’attore proceda a quantificare la propria richiesta risarcitoria mediante indicazione di un preciso importo, quest’ultimo integrerà il valore della domanda e di esso si dovrà tenere conto ai fini della liquidazione delle spese legali, senza che a nulla rilevi il fatto che l’attore abbia fatto uso della locuzione “o nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia” o altra similare.
Le Sezioni Unite hanno così affermato il seguente principio di diritto: “In una causa relativa a somma di denaro (nella specie, a titolo di risarcimento di danni), qualora la domanda attrice, che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza “ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.” (o similare), in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall’attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile“.
Le Sezioni Unite hanno inoltre anche espressamente confermato che in caso di cumulo tra una o più domande di valore determinato ed una o più domande di valore indeterminabile lo scaglione relativo al valore indeterminabile può essere applicato soltanto a condizione che esso consenta di riconoscere compensi superiori rispetto a quelli che verrebbero attribuiti applicando lo scaglione riguardante la causa (o il cumulo delle cause) di valore determinato.
A siffatte conclusioni le Sezioni Unite sono pervenute sulla base delle seguenti principali considerazioni:
a) si deve tenere conto del diverso “sforzo professionale” richiesto all’avvocato, il quale “deve modulare il suo impegno e la sua prestazione in ragione dell’importanza della causa, nella cui valutazione è sicuramente destinato ad influire anche l’importo espressamente indicato dalla controparte“;
b) l’opzione secondo cui l’apposizione della clausola conduce necessariamente a liquidare le spese legali in base allo scaglione indeterminabile “ben potrebbe prestarsi a fenomeni di malcostune o abuso“;
c) in virtù di una corretta lettura del canone ermeneutici di cui all’art. 1367 c.c. “l’indicazione in maniera espressa dell’ammontare che l’attore reputa essergli dovuto viene ad essere automaticamente privata di efficacia in ragione della aggiunta della detta formula. Il pur ragionevole dubbio circa l’ammontare del danno o del credito vantato può connotare la sua addizione alla richiesta specifica, ma non può arrivare a travolgere e rendere vana quest’ultima, che comunque esprime il convincimento della parte in ordine all’importo di un credito che, sebbene non connotato dal requisito della certezza, è però reputato verosimilmente corrispondente a quello effettivo“.
Le Sezioni Unite hanno pertanto risolto un contrasto (o, forse, sarebbe meglio dire una “confusione”) giurisprudenziale che aveva dato vita ad una situazione poco corretta e rispettosa dell’operato professionale degli avvocati.