
24 Ott MISURA DI PREVENZIONE “ANTIMAFIA”: QUALE RESPONSABILITA’ PER GLI AMMINISTRATORI GIUDUZIARI?
Le misure di prevenzione disciplinate dal D. Lgs. n. 159/2011 (nel prosieguo anche solo “Codice Antimafia”), sono oggigiorno al centro di un fervente dibattito non solo giuridico ma anche mediatico. Ciò anche a causa di recenti fatti di cronaca che hanno disvelato alcune criticità di sistema oggetto, a loro volta, di ulteriori accertamenti giudiziari.
Interessa in questa sede soffermarsi su una figura centrale nell’ambito delle misure di prevenzione: trattasi dell’amministratore giudiziario, il quale, come è noto, in caso di sequestro, viene nominato dal Tribunale per la gestione dei bene aziendali in pendenza del successivo giudizio di conferma o revoca della misura proposta dal Pubblico Ministero.
Qual è la fonte della responsabilità di tale professionista?
Cosa accade nel caso in cui l’Amministratore gestisce il complesso aziendale in modo difforme rispetto al dettato normativo generando un significativo danno all’imprenditore in caso di restituzione dei beni non confiscati?
L’art. 35 co. 5 del Codice Antimafia dispone che “L’amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi”.
All’amministratore giudiziario spetta, dunque, il compito di “gestore sostitutivo per conto altrui” o anche “per conto di chi spetta” dell’intero complesso aziendale sequestrato.
L’obiettivo virtuoso è quello di aumentare, ove possibile, la produttività aziendale. Target, invero, disatteso dalla prassi considerato che, come sovente accade, le aziende, in caso di revoca della misura, vengono restituite al titolare in condizioni di assoluta improduttività e fatiscenza dei beni.
L’autorità giudiziaria, con l’affidamento di un complesso di beni aziendali ad un soggetto esterno, investe quest’ultimo di un munus publicum in attesa di un futuro titolare che, con molta probabilità, potrebbe essere lo stesso Stato all’esito del giudizio.
L’amministratore giudiziario è, in buona sostanza, un pubblico ufficiale che trae legittimazione dalla legge in via immediata e dall’Autorità Giudiziaria in via mediata in virtù della nomina ex art. 35 co. 1 del Codice.
Sul suo ruolo, osserva autorevole dottrina (cfr. Fimmanò-Ranucci, Diritto Penale dell’Impresa, pag. 28 e segg.) che costui è un vero e proprio custode dei beni, assumendo, altresì, l’onere di gestirli e, se possibile, implementarli.
Dalle considerazioni suesposte si deve concludere che la fonte del rapporto obbligatorio dalla quale scaturisce la responsabilità dell’amministratore si rinviene direttamente nella legge: trattasi, in buona sostanza, di quella che, a livello descrittivo, si può qualificare come “obbligazione ex lege” che vincola il diretto interessato, sulla base dei poteri conferitigli, a gestire correttamente l’azienda, a custodire i singoli beni garantendone la funzionalità e la produttività e implementarne la redditività secondo i canoni più virtuosi delle scienze economiche.
In realtà, il vincolo giuridico che “colora” l’azione dell’Amministratore nei confronti dell’amministrato si deve più correttamente inquadrare, secondo altra dottrina, in un vero e proprio rapporto contrattuale ex art. 1218 c.c. poiché si innesta tra le parti un rapporto giuridico qualificato (dalla legge) che obbliga l’amministratore ad adempiere le proprie obbligazioni con la diligenza propria dei compiti connessi al suo ufficio.
Il parametro della diligenza, non a caso, viene richiamato dall’art. 35 co. 5 del Codice e rievoca all’interprete il quomodo dell’adempimento del soggetto obbligato nell’ambito del rapporto obbligatorio di tipo contrattuale indicato al primo comma dell’art. 1176 c.c..
Bisogna, però, precisare che nel 2017 e nel 2018 vi sono state alcune modifiche al Codice Antimafia che hanno circoscritto il perimetro applicativo della responsabilità dell’Amministratore. Sancisce l’art. 35 bis co. 1 che “fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da responsabilità civile l’amministratore giudiziario, il coadiutore … per gli atti di gestione compiuti nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro”,
Ciò significa che nel caso in cui l’imprenditore, attore nell’azione di responsabilità civile, lamenta una mala gestio nella conduzione dell’azienda da parte dell’Amministratore, sarà per il primo più difficile ottenere un risarcimento del danno, avendo la norma limitato la responsabilità gestoria ai casi di dolo o colpa grave.