Le prove di esame di abilitazione

Avv. Paola Petrarca

Le prove di esame di abilitazione

  • Italica Service, Editore della rivista

Era ormai un anno che i praticanti avvocati italiani chiedevano di poter sostenere l’esame per l’abilitazione alla professione forense e finalmente ecco spuntare nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 13 aprile 2021 il decreto del Ministero della Giustizia che fissava al 20 maggio 2021 l’inizio della sessione d’esame.

In seguito, in data 11 maggio 2021 la Commissione Centrale ha diffuso un documento ove venivano dettate “Linee generali per la formulazione dei quesiti e per la valutazione dei candidati” relativamente alla prima prova dei candidati. Tale documento è stato suddiviso in 4 paragrafi che hanno stabilito le linee generali relative al funzionamento operativo dell’esame, lasciando alle Sottocommissioni una certa autonomia nell’uso delle stesse. Le sottocommissioni che avrebbero esaminato i candidati, in questa prima fase, da remoto, sono abbinate a sorte e appartengono ad una differente Corte d’Appello rispetto a quella d’iscrizione dei candidati.

Per ciò che concerne la formulazione dei quesiti, essi dovevano essere formati e raccolti nonché conservati e gestiti dalle Sottocommissioni, che dovevano poi garantirne la pronta disponibilità e riservatezza.

Per quanto riguarda, poi, le caratteristiche di tali quesiti, essi dovevano essere brevi nella descrizione del fatto, ed idonei alla preparazione del successivo riscontro verbale, è stato previsto, altresì, il supporto di testi da consultare per il candidato; si sono esclusi, poi, il Libro V e IV del codice civile, e una limitazione è avvenuta anche per la materia amministrativa.

Venti giorni prima della prova, a ogni candidato è stata inviata la comunicazione dell’ora e del luogo ove presentarsi, e la possibilità di scegliere la materia su cui essere esaminato tra le tre che dovevano essere verificate con gli scritti: diritto civile, penale o amministrativo, e, per ogni quesito, ha potuto scegliere tra 3 buste numerate e sigillate.

La prima prova, che andava a sostituire lo scritto, è stata suddivisa in due mezz’ore; nella prima mezz’ora il candidato avrebbe studiato il quesito e nella successiva mezz’ora lo avrebbe reso oralmente alla Sottocommissione che presenziava da remoto.

Dopo ogni discussione, la sottocommissione si doveva ritirare in camera di consiglio e poi doveva comunicare l’esito al candidato che sarebbe stato ammesso alla seconda prova solo se avesse ottenuto un punteggio di almeno 18 punti su 30 (10 punti a disposizione di ogni membro della sottocommissione, che sono state suddivise in 2 essendo di 6 membri, al fine di incrementare il numero delle commissioni a disposizione).

Di seguito, con una nota del 30 luglio 2021, il Ministero della Giustizia ha fornito chiarimenti sulle modalità organizzative per lo svolgimento delle seconde prove orali, in particolare:

  • la commissione esaminatrice sarà quella istituita presso la medesima Corte d’Appello in cui è iscritto il candidato, e non quella della prima prova;

 

  • le seconde prove inizieranno solo dopo che saranno terminate tutte le prime prove orali presso quella Corte d’Appello abbinata, rimanendo salva la facoltà per ciascun presidente di disporre diverse modalità organizzative;

 

  • l’ordine con cui saranno convocati i candidati sarà determinato dalla stessa lettera dell’alfabeto estratta per la prima prova orale;

 

  • è previsto lo svolgimento della prova in presenza, ma il presidente della commissione potrà autorizzare lo svolgimento da remoto in caso di recrudescenza dell’emergenza sanitaria.

In caso di positività al covid-19, il candidato poteva chiedere una nuova data per lo svolgimento della prova, inviando un’istanza al presidente della sottocommissione, con tutta la documentazione. La prova, successivamente, si doveva svolgere entro 10 giorni dalla fine dell’impedimento.

Si evince, quindi, che non c’è prova scritta – alla quale aveva dato parere negativo il Comitato tecnico scientifico – e i candidati sono in procinto di sostenere due esami orali.

Al fine di garantire parità di trattamento ai candidati all’esame per l’abilitazione alla professione forense il Consiglio nazionale forense ha “collaborato con il ministero della Giustizia per garantire ai praticanti avvocati l’espletamento dell’esame della sessione 2020 ed evitare così ulteriori ritardi per l’accesso alla professione forense”.

In una nota la presidente del Consiglio forense Maria Masi, ha evidenziato che “il Cnf nutre alcune perplessità, relativamente alla formulazione del testo del decreto, per l’effettiva garanzia di equilibrio e parità di trattamento nei confronti di tutti coloro che affronteranno il primo colloquio orale”.

Spiega la Presidente Masi, che “il Cnf aveva suggerito che i quesiti del primo orale, sostitutivo della prova scritta e della durata di una sola ora, fossero elaborati centralmente dal ministero stesso in modo di assicurare a tutti i candidati una condizione di omogeneità”. La nota si conclude con l’assicurazione che il Cnf “interloquirà con il ministero della Giustizia e con la commissione centrale d’esame per verificare che non sussista un eventuale rischio di disparità di trattamento per gli aspiranti avvocati”.

Ulteriori critiche sono state mosse dalla Consulta dei Praticanti AIGA, con un comunicato pubblicato il 2 giugno sui social istituzionali dell’Associazione, in cui veniva segnalato il mancato rispetto delle linee guida predisposte dal Ministero per la redazione dei quesiti della prima prova orale, e cioè quesiti “non inerenti le materie oggetto di esame in totale spregio delle linee guida ministeriali”. In altri casi, le tracce proposte agli aspiranti sono “molto lunghe e complesse e non di pronta soluzione”.

Secondo AIGA le tracce avrebbero dovuto essere redatte da una Commissione Centrale.

Anche l’Unione dei Praticanti Avvocati (UPA) aveva evidenziato che alcune tracce proposte dalle Corti di Appello di Genova, Firenze, Salerno e Lecce, non avrebbero rispettato la limitazione delle materie indicata nelle Linee guida.

Insomma le critiche all’esame per l’abilitazione alla professione forense 2020 sta ricevendo pochi consensi.

La modalità per far accedere alla professione d’avvocato i 26mila candidati per l’anno 2020 non ha convinto neanche i candidati, i quali hanno osservato che “forse sarebbe stato meglio sostenere una sola prova orale”.

I praticanti avvocati che stanno sostenendo l’esame per l’abilitazione alla professione lamentano una prima disparità di trattamento con gli altri corsi di laurea ove, molto spesso, non si assiste ad alcun esame abilitativo alla professione, e di seguito la difficoltà di svolgere un percorso di pratica forense all’altezza dell’esame che andranno a sostenere. Quindi la necessità di un percorso di pratica adeguato alle aspettative delle successive commissioni d’esame.

Personalmente, essendo la scrivente un membro di una sottocommissione, posso solo far presente che, a seguito di tutte queste lagnanze espresse da varie parti, siamo stati monitorati durante le prove da Commissari che hanno giudicato le commissioni nonché l’efficienza dei collegamenti e lo standard effettivo dell’esame.

Posso solo augurare ai prossimi Candidati ciò che venne augurato alla sottoscritta: “ad majora!!”

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