
28 Mar La riforma legislativa in materia di prescrizione, grandi novità, grandi perplessità
- La legge c.d. Orlando n. 103/2017 (commi da 10 a 15, art. 1)
L’istituto giuridico della prescrizione trova il suo fondamento nel progressivo affievolimento dell’interesse punitivo dello Stato e dei consociati al decorrere del tempo dalla commissione di un reato, sulla base dell’attenuazione dell’allarme sociale derivante dal fatto-reato.
La prescrizione è istituto di diritto penale sostanziale. In questo senso va letta la legge 251/2005, “ex Cirielli” e la giurisprudenza costituzionale (sent. 72/2008)[1]. La novella del 2005 aveva sostanzialmente mantenuto la struttura dell’istituto, modificando la durata dei termini di prescrizione, calcolati di regola sulla misura della pena massima edittale, prevedendo un aumento fino a un quarto del termine ordinario e con aumento maggiore nella ipotesi di recidiva, di delinquenza abituale e di professionalità nel reato.
SCARICA L’ARTICOLO IN FORMATO PDF INTERATTIVOLe novità introdotte dalla legge in esame hanno modificato gli articoli 158, 159, 160 e 161 del codice penale.
Tali modifiche sono di notevole rilevanza in quanto introducono una significativa novità nel meccanismo della prescrizione rendendo irrilevante la durata del processo di appello e di cassazione.
Passando – in estrema sintesi – alla trattazione delle singole norme, si osserva che l’art. 1 comma 10 della legge 103/17 ha inserito un nuovo comma 3 all’art. 158 c.p. “Per i reati previsti dall’art. 392, comma 1 bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato”.
Dalla semplice lettura di tale comma emerge chiaramente che esso introduce una eccezione al principio generale secondo cui il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del reato, costituita dall’esistenza di una condizione di punibilità, per cui la prescrizione decorre dal giorno in cui detta condizione si verifica.
La condizione prevista dal legislatore del comma 3 dell’art. 158 c.p. prevede pertanto che il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa.
Tuttavia, si ritiene che tale previsione avrà una scarsa applicazione nella pratica giudiziaria considerato che si tratta in larghissima parte di delitti procedibili d’ufficio in relazione ai quali l’iniziativa della vittima è del tutto ininfluente.
Per cui l’aspetto saliente della previsione è dato dal fatto che il decorso del termine in queste ipotesi di reato di cui all’art. 392, c. 1-bis c.p.p, di prescrizione è collegato all’acquisizione della notizia di reato e non alla data di consumazione.
Il comma 11) dell’art. 1 della legge in commento ha significativamente modificato l’art. 159 c.p. ,che rappresenta il nucleo del nuovo sistema della prescrizione.
Concisamente, si può affermare che la lettera a) dell’art. 1, comma 11) della legge in commento interviene sull’art. 159 c.p., specificando che il termine di prescrizione, nell’autorizzazione a procedere, è sospeso a decorrere dal provvedimento con il quale il Pubblico Ministero presenta la richiesta e fino al giorno in cui la richiesta è accolta.
Un’ulteriore ipotesi di sospesione del corso della prescrizione da parte della disposizione in esame è data “dalla richiesta di rogatoria all’estero” con la previsione di un termine massimo di sospensione pari a mesi 6.
La lettera b) del comma 11) aggiunge, inoltre, all’art. 159 c.p. un altro caso di sospensione della prescrizione che riguarda la pronuncia di determinate sentenze.
Invero, dopo la sentenza di condanna in primo grado il termine di prescrizione resta sospeso fino alla definizione della sentenza di appello, e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi.
Dopo la sentenza di condanna in appello (anche se pronunciata in sede di rinvio), il termine di prescrizione resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva, e comunque non oltre un tempo superiore a un anno e mesi sei. Tali termini decorrono da quello previsto dall’art. 544 c.p.p., che – come noto – stabilisce la data di scadenza per il deposito della sentenza.
Occorre precisare che la novella non fornisce alcuna indicazione per quanto concerne la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato e di patteggiamento.
In entrambe le ipotesi si può osservare che tali sentenze non destano particolari problemi in quanto, nel primo caso (sentenze a seguito di rito abbreviato), la giurisprudenza di legittimità è orientata a parificare tali sentenze a quelle emesse a seguito di giudizio ordinario. Quanto ai termini di deposito (art. 544 c.p.p.) e ai termini di impugnazione (art. 585 c.p.p.), anch’essi vengono parificati a quelle sentenze pronunciate a seguito del dibattimento, in base al disposto dell’art. 529 ss. c.p.p., contenuto nell’art. 442 c.p.p. (vedi Cass. Sez. Un. n. 16 del 15/12/1992).
Ai fini che qui interessa, sembra potersi parlare di una piena parificazione anche per la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 ss. c.p.p., pur in presenza di alcune differenze rispetto alla sentenza di condanna.
Una modifica l’ha subita anche l’art. 160 c.p.p. poiché inserisce l’interrogatorio delegato come nuova causa di interruzione della prescrizione. Quindi l’invito a presentarsi per rendere interrogatorio davanti alla polizia giudiziaria, delegata dal P.M., interrompe il corso della prescrizione.
L’art. 161 c.p. è stato emendato in due punti. In primo luogo la novella, pur utilizzando una tecnica normativa infelice, ha conservato l’efficacia erga omnes dell’interruzione della prescrizione nei casi previsti di tutti coloro che hanno commesso il reato, limitando viceversa l’efficacia della sospensione agli imputati nei cui confronti si sta procedendo.
Secondo la dottrina sopra citata (Parodi), nelle prime, “che hanno natura sostanziale, devono essere ricomprese le cause di sospensione (autorizzazione a procedere e la pregiudizialità), in quanto attengano al reato e non al singolo reato, nelle altre, che hanno in larga parte carattere processuale, rientrano le varie situazioni di rilievo processuale o procedimentale che, di regola, riguardano il singolo imputato”.
In secondo luogo, l’art. 161 c.p. prevede un allungamento del decorso della prescrizione che è pari alla metà del termine di prescrizione previsto nei confronti di alcuni delitti contro la pubblica amministrazione.
Per ultimo occorre precisare che la novella, in commento, si applica ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore della presente legge.
- Le modifiche alla legge c.d. Orlando: legge n. 3/2019
Sinora si è discusso degli aspetti salienti della riforma legislativa (c.d. Legge Orlando n. 103/2017), mentre in questa parte si descriverà il contenuto della legge n. 3/2019 (art. 1, comma 1, lettere d), e) b) in tema di prescrizione dei reati.
Come sostiene la migliore ed autorevole Dottrina, “il cardine della riforma è costituito dalla modifica introdotta dall’art. 159, comma 2, del cp., ove si dispone che da gennaio 2020 la sentenza di primo grado – sia di condanna sia di proscioglimento – sospende il corso della prescrizione fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna”[2].
Concisamente, si ricorda che la legge 103/2017 prevedeva che il corso della prescrizione fosse interrotto dalla sentenza di condanna (art. 160, comma 1, del c.p.) ed era previsto un tempo entro il quale doveva essere definito il successivo grado di giudizio (art. 159, comma 2 del c.p.), con recupero del tempo in caso di sopravvenuta sentenza di proscioglimento.
All’uopo occorre asserire che cardine della riforma (legge 3/2019) è costituito dalla modifica introdotta dall’art. 159, comma 2, c.p., ove si dispone che la sentenza di primo grado – sia di condanna sia di proscioglimento – sospende il corso della prescrizione fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna. In altri termini, la prescrizione ove non sia maturata prima della sentenza di primo grado, non potrà mai più maturare.
Molte sono state le critiche mosse alla riforma. Innanzitutto dal parere richiesto e formulato dal Consiglio Superiore della Magistratura è emerso che “la prescrizione sembra richiedere qualche non secondario approfondimento non solo operativo ma strettamente giuridico”.
Il primo rilievo riguarda il decreto penale di condanna. Infatti, nell’ipotesi (abitualmente riscontrabile nella prassi giudiziaria) in cui il decreto venga opposto dall’imputato e se l’opposizione è ammissibile, il giudice revocherà il decreto. Da ciò scaturirebbe che il procedimento non potrà diventare irrevocabile e si dovrebbe, pertanto, per sospendere la prescrizione, attendere la pronuncia di condanna o di proscioglimento.
Altro aspetto rilevante della riforma è dato dalla modifica dell’art. 158, comma 1, del c.p., che ripristinando una previsione del codice del 1930, dispone che il tempo della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione.
Da quanto sopra emerge chiaramente che bisogna tener conto dei profili sostanziali sottesi alla previsione e non di quelli meramente formali legati al provvedimento emesso.
Per cui, in base alla riforma, diversi potrebbero essere i momenti nei quali il decorso della prescrizione potrebbe essere interrotto o sospeso.
Come si è detto, la riforma ha raccolto molte critiche sia da parte della Magistratura, sia dalla Dottrina che dall’Avvocatura per molteplici ragioni.
Quanto al parere formulato dal Consiglio Superiore della Magistratura – su richiesta del Ministro – ai sensi dell’art. 16, legge n. 195/1958, la perplessità del parere si fonda soprattutto nella misura in cui – a differenza della legge 103/2017 – la riforma (legge n. 3/2019) parifica la sentenza di condanna a quella di proscioglimento, in aggiunta a quanto sopra detto. Sotto altro profilo la Dottrina citata e l’Avvocatura sostengono che la riforma confliggerebbe con l’art. 27 della Costituzione in relazione alla funzione rieducativa della pena, dovendo la stessa operare lungo tutto l’arco del processo sino alla sua definizione e soprattutto con l’art. 111 della Costituzione che assicura all’imputato un processo di durata ragionevole.
Pertanto, la sottoposizione a un processo penale può rivelarsi devastante per il soggetto, ma sotto altro profilo anche per la vittima di reato, oltre che per la stessa collettività.
[1] Cfr. “Le modifiche alla disciplina della prescrizione”, in Il Penalista, a cura di C. Parodi, p. 21ss.
[2] G. Sprangher, in Guida al Diritto, n. 7, p. 57ss.
SCARICA L’ARTICOLO IN FORMATO PDF INTERATTIVO