
02 Apr La nuova prescrizione: inverno della ragione.
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Un penalista di grande e indiscutibile valore, capace ancora di collegare l’essere avvocato all’essere intellettuale, Gaetano Pecorella, ha espresso pochi giorni orsono una sintetica ma esauriente riflessione sulla prossima entrata in vigore della nuova prescrizione.
Citando il Riccardo III ha definito quello che verrà come “ l’inverno del nostro scontento” , decadimento della civiltà del nostro diritto penale sempre che, in extremis, l’attuale governo non trovi il modo di evitarlo.
Il male sta nel mutamento culturale alla base della nuova norma che stravolge la funzione del processo penale, trasformandolo da processo dell’imputato a processo per la vittima.
La causa è da rinvenire nella debolezza della politica che è perennemente alla ricerca di un consenso fine a se stesso, vista l’incapacità di garantirselo attraverso la sicurezza economica e sociale, vero e abbandonato nucleo di ogni politica degna di questo nome dalla polis greca ad oggi.
I riferimenti forniti da Pecorella non sono solo culturalmente affascinanti come il richiamo a Shakespeare di cui sopra ma anche facenti parte della nostra eccellente cultura giuridica laddove il richiamo è a uno splendido Beccaria del 1764. “ Apriamo a isterie e vedremo che le leggi, che pure sono o dovrebbero essere patti di uomini liberi, non sono state, per lo più, che strumento delle passioni di alcuni pochi o nate da una fortuita o passeggera necessità, non già dettate da un freddo esaminatore della natura umana”.
E questo è esattamente quanto fa la classe politica attuale, l’apertura all’isteria, andando a creare uno di quei rimedi peggiori dei mali non solo in termini di capacità di far ammalare un organo del sistema ma inficiando lo stesso sistema immunitario dell’intero corpo ed esponendolo , quindi, a morte certa.
La nuova prescrizione altro non è che la morte, annunciata, del processo accusatorio.
I termini della prescrizione che un tempo riguardavano l’intero procedimento si trovano ora riferiti al solo giudizio di primo grado.
Un esempio: un processo per il reato di bancarotta aggravata,in primo grado, potrà durare 22 anni e 6 mesi prima che intervenga la prescrizione.
La conseguenza sarà quella di testimoni che potranno essere ascoltati in epoche molto lontane dai fatti: come potrà formarsi nel contraddittorio dibattimentale la prova?
Il processo si trasformerà sempre di più in processo scritto, con le letture al dibattimento.
Gli atti e, quindi, le prove, saranno confezionati dal PM nel corso delle indagini preliminari.
E’ prevedibile anche che il blocco della prescrizione dopo il primo grado, comporterà una dilatazione dei processi nei successivi gradi di giudizio.
I processi potranno legittimamente durare all’infinito: fine processo mai.
Dopo la sentenza di primo grado si avrà una forma di oblio: del processo si perderanno le tracce e con il processo anche della presunzione di innocenza, cardine del nostro sistema penale. Quello che fu, evidentemente.
La sentenza di primo grado diventerà, di fatto, sentenza definitiva.
In ordine , poi, alla razionalità della pena, anzitutto è evidente che non potrà più mantenere una finalità retributiva.
L’esecuzione sarà molto lontana dal fatto, quando l’autore del reato avrà mutato la sua identità morale, il suo stato sociale, la sua personalità.
Diventerà tristemente privo di significato l’art. 133 cp e cioè la commisurazione della sanzione all’individualità del reo, che sarà punito per ciò che era e non per ciò che è.
Cosa che, peraltro, sussiste già oggi, operante la prescrizione sui tre gradi di giudizio e non sul solo primo grado.
Altrettanto evidente è il venir meno della finalità rieducativa della pena: i percorsi della vita cambiano gli uomini, li migliorano o peggiorano, mai , comunque, li conservano uguali a quello che erano il giorno della commissione del reato.
La rieducazione è un trattamento che ha un senso solo se parte dallo stato del reo nel momento del fatto o poco oltre.
Se la pena viene privata di scopo allora l’intero sistema penale è privo di razionalità, perde la sua ragione di essere e con lui anche i suoi protagonisti: giudici, pubblici ministeri, avvocati.
E quello che rattrista e deprime è che a tutto questo sfacelo, a tutta questa deprivazione di senso, si giunge eludendo i dati obiettivi, resi anche ultimamente dalla Unione Camere Penali che evidenziano la moltitudine di reati già di fatto imprescrittibili .
Si va dal sequestro di persona a scopo di estorsione ( art. 630 cp) all’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ( art. 74 co. 1 DPR n. 309/90); dall’associazione per agevolare l’immigrazione clandestina ( art. 416 cp e art. 12 D.L.vo n. 286/98 ) all’associazione di tipo mafioso ( art. 416 bis cp); dallo scambio elettorale politico – mafioso ( 416 ter cp) a qualsiasi reato che si assuma essere commesso al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dall’art, 416 bis cp; dall’omicidio stradale ( art. 589 bis co.8 cp e art. 589 bis, co.2 cp) al disastro ambientale ( art. 452 quater cp); dalla violenza sessuale ( art. 609 bis cp) all’omicidio colposo commesso nell’esercizio abusivo di una professione o di un’arte sanitaria ( aart.589,co.2 cp) ; dalla corruzione in atti giudiziari ( art. 319 ter, co.2 cp) ai maltrattamenti familiari da cui derivi morte o lesione gravissima ( art. 572, co.3 cp – 572, co.3 cp) ; dagli atti sessuali con minorenne ( art. 609 quater, co, 5 cp) alla violenza sessuale di gruppo ( art. 609 octies cp) per finire agli atti persecutori ( art. 612 bis, co. 1 cp).
L’inverno della ragione e della nostra cultura giuridica sta iniziando.
Potremo fermarlo?
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