
02 Apr Ius postulandi
- Ius postulandi - 2 Aprile 2020
La nuova normativa prevista dal D.L. 34/2019 (c.d. Decreto crescita), convertito con modificazioni in legge lo scorso 29 giugno, introduce importanti novità in materia di rappresentanza in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione a mezzo di avvocati del libero foro e sul loro conferimento dello ius postulandi.
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In particolare, l’articolo 4-novies D.L. 34/2019, aggiunto in sede di conversione con L. 58/2019, introduce una norma di interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 8, D.L. 193/2016, secondo cui: “ l’Ente l’Agenzia delle Entrate e Riscossione n.d.r.” è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura di Stato ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura di Stato, di cui al R.D. 1611/1933, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso Ente può altresì avvalersi di avvocati del libero Foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 D.L. 50/2016, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al Tribunale e al Giudice di Pace, da propri dipendenti delegati, che possono presenziare in giudizio personalmente.
Per il patrocinio davanti alle Commissioni Tributarie continua ad applicarsi l’articolo 11, comma 2, D.Lgs. 546/1992.
A sua volta, l’articolo 43, comma 4, R.D. 1611/1933 sancisce che: «Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi dell’Avvocatura di Stato, devono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza».
Orbene, l’articolo 4-novies del Decreto crescita chiarisce, con validità ex tunc, che la delibera motivata è necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertano su tematiche riservate all’Avvocatura di Stato su base convenzionale.
Laddove, invece, i giudizi riguardino materie ad essa non attribuite, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può esercitare in giudizio mediante propri dipendenti, avuto riguardo della relativa capacità operativa, ovvero mediante avvocati del libero Foro, da selezionarsi nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs. 50/2016, senza che sia necessaria alcuna delibera che conferisca loro lo ius postulandi richiesto dall’ordinamento per la valida instaurazione del rapporto processuale.
La ratio della norma in rassegna è chiaramente ispirata dall’intento di sanare, ancora una volta a discapito del contribuente, le pronunce di nullità intervenute nell’ultimo biennio, mediante le quali si era affermato che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in qualità di ente pubblico, dovesse prioritariamente avvalersi dell’Avvocatura di Stato, potendo ricorrere a difensori esterni solo in casi eccezionali e previa adozione di apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza (Cassazione, nn. 1992/2019 e 28684/2018).
Inoltre, insufficiente é anche la produzione in giudizio da parte del riscossore del regolamento con l’Avvocatura di Stato, in cui si dava atto dell’impossibilità della difesa di Stato di assumere il patrocinio e della legittimità della difesa esterna.
Alla luce di quanto sopra, la sentenza in oggetto ribadisce ancora una volta che DEVE ESSERE INDICATO PER IL SINGOLO CASO LA INDISPONIBILITA’ DELLA AVVOCATURA DI STATO ALLA CAUSA. Quindi rispetto alla semplice dichiarazione di intesa e/o protocollo di intesa che spesso l’Agenzia Entrate – Riscossione deposita nelle varie cause essa non è sufficiente a sanare la carenza di legittimazione processuale degli Avvocati del libero Foro.
Ma la sentenza riportata invece, esplicita che debba necessariamente esserci precedentemente all’ istaurazione della costituzione dell’Agenzia Entrate – Riscossione non una dichiarazione generica da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione stessa, ma una dichiarazione specifica o in sub ordine una dichiarazione esplicita dell’Avvocatura di Stato o un diniego della stessa Avvocatura di Stato con esplicita rinunzia non generica, ma per ogni singolo caso.
Ciò vale sia per la difesa in sede civile, sia per quella dinanzi al Giudice Tributario.
Di seguito si riporta la sentenza.
R.G.E. 80006/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE – ESECUZIONI MOBILIARI
Il Giudice dell’esecuzione,
considerato che con ricorso depositato in data 13.12.2018 Rigamonti Real Estate s.r.l. ha proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l’esecuzione esattoriale intrapresa da Agenzia delle Entrate-Riscossione ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 con atto di pignoramento a cui sono sottesi diversi avvisi di accertamento e cartelle esattoriali,
considerato che l’opponente ha eccepito:
a) La carenza di motivazione del pignoramento da qualificare come motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c.),
b) L’omessa notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di intimazione da qualificare come motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c.),
c) La violazione del limite di pignorabilità dello stipendio (da qualificare come motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c.)
Considerato che, in ragione di quanto sopra, l’opponente ha chiesto la sospensione dell’esecuzione,
vista la memoria di ADER, costituita a mezzo di avvocato del libero foro, OSSERVA
Il presente procedimento afferisce all’attività di riscossione ex art. 3.4. della Convenzione del 22.06.2017 ma, in quanto promosso in primo grado dinnanzi al Tribunale dopo il 01.07.2017, non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi nelle quali, alla stregua del combinato disposto dell’art. 1 co. 8 e 5 del d.l. n. 196/2016, del regolamento di amministrazione di ADER del 26.03.2018 e dell’art. 3.4.2. della suddetta Convenzione cui il regolamento rinvia, A.d.e.r. risulta legittimata ad avvalersi di avvocati del libero foro.
Nel presente procedimento trova, invece, applicazione la previsione dell’art. 3.4.1. della Convenzione del 22.06.2017, alla cui stregua, nell’ambito del «contenzioso afferente l’attività di riscossione», l’Avvocatura generale dello Stato assume il patrocinio di ADER nell’ipotesi di «ogni azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione» e dunque anche nelle ipotesi in cui ADER si costituisca come convenuta al medesimo fine.
Non può farsi riferimento alla Delibera del comitato di gestione di ADER del 12.12.2018 – nella quale si statuisce “di confermare la piena validità degli incarichi conferiti a professionisti del libero foro, dalla data di costituzione dell’ente (1° luglio 2017) ad oggi” – poiché il mandato difensivo è stato conferito il 15.04.2019. Neppure rileva quanto disposto dalla norma di interpretazione autentica introdotta dall’art. 4-novies del D.L. n. 34/2019, conv. nella legge n. 58/2019, poiché non risulta che, anche successivamente alla costituzione in giudizio di ADER, l’Avvocatura dello Stato abbia manifestato la propria indisponibilità ad assumere il patrocinio.
Le valutazioni che precedono trovano, peraltro, riscontro in quanto affermato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 30008/2019.
Con ordinanza del 30.10.2019 è stato consentito ad ADER di rinnovare la procura ai sensi dell’art. 182 c.p.c. ma la stessa non ha depositata la relativa documentazione, sicché deve essere dichiarata la contumacia della opposta stante la nullità della procura conferita ad avvocato del libero foro.
Ciò posto, nel merito preme osservare che le doglianze eccepite dall’opponente non hanno trovato smentita in ADER, non costituitasi.
Deve pertanto essere disposta la sospensione dell’esecuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, attenendosi ai parametri minimi stante la contumacia di ADER.
P.Q.M.
– sospende l’esecuzione,
– condanna Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento, in favore di Rigamonti Real Estate s.r.l. , delle spese di lite che liquida in €2.632,00 oltre accessori di legge se dovuti,
– assegna termine fino al 20.04.2020 per l’eventuale introduzione del giudizio di merito dinnanzi al giudice competente.
Roma, 22/01/2020
Il Giudice (Dott.ssa Cristina Liverani)
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