
15 Feb Il diritto alla restituzione dei costi fissi in caso di estinzione anticipata del finanziamento. L’attuale orientamento dopo la decisione della Corte di Giustizia Europea: caso Lexitor
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Con la sentenza dell’11 settembre 2019, C-383/18 la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata sui contenuti dell’art. 16, paragrafo 1 della Direttiva 2008/48/CE in materia di contratto di credito ai consumatori.
La questione riguarda, in Italia, l’effettiva portata dell’applicazione dell’art. 125 sexies del Testo Unico Bancario che ha dato applicazione alla Direttiva nel nostro Paese.
Vediamo nel dettaglio come:
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L’art. 16, par. 1 della Direttiva 23/8/2008 n. 2008/48 prevede che: “il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
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Il D.lgs 13/8/2010 n. 141 ha trasporto nell’ordinamento italiano la predetta direttiva 2008/48 introducendo l’art. 125 sexies TUB che dispone: “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento in tutto o in parte l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
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