Storica Vittoria a Strasburgo per l’Avv. Giuseppe Diaco: Pagamenti dei Patrocini a Spese dello Stato, mai oltre i 12 mesi.
La sentenza dell’11 dicembre 2025 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) nel caso Diaco e L. c/ Italia rappresenta un punto di svolta fondamentale non solo per la tutela dei diritti degli avvocati, ma anche per l’effettività del diritto di accesso alla giustizia per i cittadini non abbienti in Italia.
Questa storica pronuncia è frutto della tenacia e della perseveranza dell’Avv. Giuseppe Diaco del Foro di Roma, il quale, come diretto interessato e come Avvocato di se stesso, ha ottenuto un risultato di portata generale per tutte le difese d’ufficio e per il patrocinio a spese dello Stato in Italia.
Il Compenso Avvocato è un “Bene” Tutelato
Un aspetto centrale della sentenza è la qualificazione del credito dell’avvocato per l’attività di patrocinio a spese dello Stato come un “bene” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
La Corte ha stabilito che le ordinanze di liquidazione dei compensi non rappresentano una mera aspettativa, ma un “interesse patrimoniale” sufficientemente consolidato nel diritto interno da meritare la più alta forma di tutela convenzionale.
La CEDU ha valorizzato l’orientamento della Corte di Cassazione italiana, la quale ha più volte affermato che quello dell’avvocato è un “diritto soggettivo patrimoniale” e che il decreto di liquidazione ha “natura giurisdizionale” e “carattere decisorio”.
Il Limite Massino di 12 Mesi
La sentenza introduce un criterio temporale preciso e rigoroso per valutare la tempestività dei pagamenti da parte dello Stato. La Corte, pur riconoscendo una certa tolleranza, ha fissato uno standard chiaro: sebbene riconosca che un certo ritardo nell’esecuzione delle ordinanze di pagamento sia comprensibile, esso non dovrebbe superare, salvo circostanze eccezionali, un anno in totale (cfr. par. 85).
Questo parametro è di enorme importanza pratica. La CEDU ha scomposto tale limite temporale in due fasi: in linea di principio, sei mesi tra il deposito delle ordinanze e la possibilità per gli avvocati di inviare la fattura, e sei mesi tra il momento dell’invio della fattura e il pagamento.
I ritardi riscontrati nel caso di specie, che andavano da poco più di un anno fino a oltre quattro anni, sono stati giudicati prima facie irragionevoli. La Corte ha motivato questo rigore sottolineando la “particolare diligenza” richiesta in questa materia, data la “missione fondamentale dell’avvocato in una società democratica” e il “ruolo essenziale del patrocinio a spese dello Stato nell’accesso alla giustizia“.
Malfunzionamento Strutturale
La Corte non ha considerato i ritardi come episodi isolati, ma come la manifestazione di un malfunzionamento strutturale del sistema italiano. A sostegno di questa conclusione, ha citato un’ampia serie di prove:
- Le statistiche fornite dallo stesso Governo, che mostravano tempi medi di pagamento superiori ai 12-14 mesi in diversi distretti giudiziari, anche senza contare la fase amministrativa preliminare.
- Le delibere degli Ordini degli Avvocati (Trani, Milano, Monza, Firenze) che fin dal 2013 denunciavano “ritardi significativi, ormai intollerabili” e una situazione “insostenibile”.
- Le comunicazioni ufficiali dei tribunali, come quella del Tribunale di Milano che invitava gli avvocati a posticipare l’emissione delle fatture per insufficienza di fondi.
- Gli scioperi organizzati dalle associazioni forensi per protestare contro i ritardi.
In conseguenza di ciò, ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione, la Corte ha imposto allo Stato italiano di adottare misure generali per risolvere il problema alla radice. Lo Stato dovrà verificare l’esistenza di disfunzioni strutturali, determinarne le cause e adottare misure atte a prevenire violazioni simili in futuro.
La Dignità della Difesa e l’Accesso alla Giustizia
Il valore più profondo della sentenza risiede nel collegamento diretto tra il ritardo nel pagamento dei difensori e la tutela dei diritti dei cittadini più deboli.
La Corte ha riconosciuto che la prospettiva di non veder remunerata la propria attività in tempi ragionevoli ha un effetto deterrente per gli avvocati, scoraggiandoli dall’iscriversi negli elenchi del patrocinio a spese dello Stato. Questo, a sua volta, compromette il diritto alla difesa dei non abbienti, garantito dall’articolo 24 della Costituzione italiana e dall’articolo 6 della Convenzione.
Come evidenziato dalla Corte Costituzionale italiana in una pronuncia citata dalla stessa Corte di Strasburgo, le spese per il patrocinio sono “costituzionalmente necessarie” e inerenti alla “fornitura di prestazioni sociali incomprimibili”. Pertanto, garantire pagamenti tempestivi non è solo una questione di correttezza verso la professione forense, ma una condizione essenziale per assicurare che il diritto alla difesa non sia un diritto “teorico o illusorio, ma concreto ed effettivo”.
La sentenza, in definitiva, riafferma che la dignità della funzione difensiva è il presupposto per una giustizia equa e accessibile a tutti.
Sentenza della CEDU – Diaco c. ITALIE it
Avv. Giuseppe Diaco
