
19 Mar Equo compenso: bandi illegittimi della Pubblica Amministrazione e tutela dei professionisti
La Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – G.U. 29 dicembre 2017, n. 302) ai commi 487 e 488 dell’unico articolo disciplina modifica l’istituto dell’equo compenso, disciplinato dall’art. 13-bis della legge professionale forense (inserito dall’art. 19-quaterdecies, del D.L. 16.10.2017, n. 148, come in L. 04.12.2017, n. 172). Le previsioni dettate per gli avvocati vengono estese dalla L. n. 172/2017 anche alle prestazioni, in quanto compatibili, degli altri professionisti di cui all’art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, comprendendo gli iscritti agli ordini e collegi.
L’equo compenso è un principio vincolante al pari di altri che sono alla base della corretta azione amministrativa, e dovrebbe quindi risultare rispettato inderogabilmente in tutti gli atti della Pubblica Amministrazione.
SCARICA L’ARTICOLO IN FORMATO PDF INTERATTIVOQuando lo scorso agosto il Comune di Marano pubblicava un bando che prevedeva compensi gratuiti per gli avvocati per giudizi di valore inferiore a 500 euro, i rappresentanti di varie associazioni forensi di Napoli e Provincia, guidati dal delegato dell’Organismo Congressuale Forense avv. Armando Rossi, hanno costituito un Comitato a tutela dei propri membri e di tutti gli Avvocati dei Fori interessati.
Così oltre cento avvocati hanno affidato al nostro Studio l’incarico di promuovere un’azione giudiziaria innanzi al TAR Napoli, avverso il bando del Comune di Marano. Di questo «avviso pubblico» è stato contestata in particolare la fissazione di compensi non in linea con i parametri professionali, quando non addirittura gratuiti, «e comunque in contrasto con il principio di equo compenso», che il Tar ha precisato essere «applicabile anche alla amministrazioni pubbliche». L’appalto per servizi legali è stato sospeso con ordinanza del 25/10/2018 con ordine all’Amministrazione di conformarsi a legge entro 20 giorni; così il Comune entro dieci giorni ha provveduto ad annullare il bando. La pronuncia del giudice campano è la prima pronuncia giurisdizionale relativa all’applicazione del nuovo principio dell’equo compenso, come riformulato dalla Legge di Bilancio 2018, nel rapporto tra Avvocati e P.A., e di fatto vincola gli enti locali a riconoscere all’avvocato compensi rispettosi del decoro e della dignità professionale.
Dopo pochi mesi, però, ecco che il 27 febbraio 2019 è stato pubblicato un avviso per incarichi della durata di due anni per svolgere attività di consulenza per il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef). Lo scopo è individuare professionisti con competenze in materia di diritto bancario, societario e dei mercati finanziari, senza tuttavia prevedere per loro alcun compenso.
Figure ad alta professionalità con percorsi accademici consolidati e curriculum professionale anche a livello europeo. È scritto infatti nel bando: «La direzione generale “Sistema bancario e finanziario-Affari legali” del dipartimento del Tesoro intende avvalersi per un supporto tecnico a elevato contenuto specialistico nelle materie di competenza della consulenza a titolo gratuito di professionalità altamente qualificate. La consulenza avrà a oggetto la trattazione di tematiche complesse attinenti al diritto – nazionale ed europeo – societario, bancario e/o dei mercati e intermediari finanziari in vista anche dell’adozione e/o integrazione di normative primarie e secondarie ai fini, tra l’altro, dell’adeguamento dell’ordinamento interno alle direttive/regolamenti comunitari».
Invero, è illegittimo il bando che prevede compensi pari a zero. Lo ha chiarito il Collegio del TAR Campania nella citata ordinanza, sovvertendo l’opposto orientamento del Consiglio di Stato, stabilendo che le esigenze di riequilibrio finanziario debbano armonizzarsi con altri principi fondamentali dell’azione amministrativa, tra cui quelli di ragionevolezza e di proporzionalità nonché, nella fattispecie, quello di equo compenso per le prestazioni professionali.
L’equo compenso è un «principio» vincolante al pari di altri che sono alla base della corretta azione amministrativa, tra cui quello del «riequilibrio finanziario». Ed è, dunque, non più derogabile.
È nostro avviso che il principio fissato dal Tar Napoli nel citato giudizio sia applicabile anche al caso dell’avviso del Mef, essendo il principio dell’equo compenso applicabile non solo agli avvocati, ma ai professionisti in genere, e per tutti gli incarichi professionali, come stabilito all’art. 19 quaterdecies, comma 4, della l. 172/2017, laddove si prevede che “La pubblica amministrazione, in attuazione dei princìpi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
L’incredibile tentativo del MEF di ignorare la normativa sull’Equo Compenso (che proprio pochi mesi fa aveva ottenuto la prima affermazione giudiziale nei rapporti tra avvocati e pubblica amministrazione) ha ovviamente scatenato l’ira di Notai, Avvocati, Commercialisti, Ingegneri, Architetti, Medici.
Il Comitato Permanete #NoiProfessionisti ha deciso di reagire di fronte a questa vergognosa iniziativa. Pertanto, il Consiglio Direttivo (Avv. Armando Rossi, Avv. Mauro Vaglio, Ing. Carla Cappiello, Arch. Alessandro Ridolfi, Dott. Giuseppe Lavra) ha affidato al nostro Studio l’incarico di impugnare il bando ministeriale davanti al Tar Roma.
Ad oggi si resta in attesa degli esiti della Giustizia amministrativa, ma intanto proseguiranno le iniziative per garantire il rispetto della legge per l’equo compenso, ed evitare che i grandi committenti, non solo le grandi assicurazioni o le grandi banche ma in primis la Pubblica Amministrazione, danneggino i professionisti che cercano di far rispettare la propria dignità. Ricordiamo, infatti, che tutte le convenzioni con la Pubblica Amministrazione o le grandi imprese sono nulle nella parte in cui prevedono tariffe professionali inferiori ai minimi, e i professionisti possono far valere tale nullità e il loro diritto alle differenze retributive anche per le prestazioni già svolte.
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