Certificazione Verde – COVID 19.

Certificazione Verde – COVID 19.

  • Italica Service, Editore della rivista

 

È diventato sempre di più un argomento attuale la possibilità che per circolare all’interno dell’Unione Europea, se non addirittura all’interno dei singoli Stati, sia necessario il possesso di un “passaporto vaccinale”.

Da subito la Commissione Europea aveva presentato una proposta per creare un certificato digitale per rendere possibile e facilitare la libera circolazione dei cittadini nell’UE durante la pandemia Covid-19.

Le nuove norme europee riguardano gli spostamenti tra gli Stati Membri; mentre a livello italiano resta aperto il dibattito sulla obbligatorietà di “pass vaccinali” che rendano più semplici e accessibili le riaperture e gli spostamenti.

In un primo momento, la proposta legislativa del “passaporto verde” aveva ad oggetto, solo gli spostamenti in Europa da uno Stato all’altro e non quelli all’interno dei singoli Stati membri; la Presidente della Commissione Ursula von der Lyen ha rassicurato che il pacchetto di norme avrebbe tutelato in ogni caso la privacy, la sicurezza e la protezione dei dati personali. Pertanto, non solo i soggetti vaccinati ma anche persone che si sono sottoposte al test Covid con esito negativo, attraverso il pass verde si sarebbero potuti spostare con facilità tra gli Stati membri.

La Certificazione Verde (GREEN – PASS) nasce per facilitare la libera circolazione all’interno dell’UE, diritto fondamentale di tutti i cittadini europei ma non potrà costituire la condizione preliminare per esercitare questo diritto; infatti il documento è stato pensato per certificare il proprio stato immunologico (vaccinazione o guarigione).

Il Certificato Verde, documento cartaceo o elettronico, attesta che una persona:

  • sia stata vaccinata per il Covid-19;
  • abbia effettuato un test, risultato negativo, al Covid-19;
  • sia guarito dal Covid-19.

Per tutelare la privacy dei cittadini europei, il certificato verde non potrà essere registrato dai paesi visitati ma ne verrà controllata solo la validità e l’autenticità dello stesso, verificando chi lo ha emesso e firmato e i dati sanitari rimarranno nello Stato membro che ha emesso il certificato.

Il certificato è un’opportunità sia per gli Stati membri di adeguare le restrizioni esistenti per motivi di salute pubblica che per i cittadini degli stessi, che avranno una maggiore facilità di spostamenti tra gli Stati dell’Unione Europea.

Il certificato verde vaccinale è già operativo e il regolamento europeo sul green pass, entrato in vigore il 1 luglio 2021, prevede che lo stesso possa essere utilizzato dagli Stati membri per finalità ulteriori, rispetto agli spostamenti all’interno dell’Ue, ma solo se ciò sarà espressamente previsto e regolato da una norma nazionale.

In Italia

Il Garante per la protezione dei dati personali, dopo tavoli di confronto con il Ministero della Salute, ha dato parere favorevole sullo schema di decreto attuativo, che attiva la Piattaforma nazionale-DGC per il rilascio della Certificazione Verde, prevedendo garanzie per il suo utilizzo. Il green pass, introdotto dal decreto “Riaperture”, potrà consentire l’accesso a eventi pubblici e sportivi.

Il Garante, ha sottolineato la necessità di individuare in modo specifico i casi in cui può essere chiesto all’interessato di esibire la certificazione verde per accedere a luoghi o locali.

L’Autorità Garante chiede chiarezza sulle finalità per le quali potrà essere richiesto il green pass, stabilite con una norma di rango primario che dovrà prevedere che le certificazioni possano essere emesse e rilasciate solo attraverso la Piattaforma nazionale-DGC e verificate esclusivamente attraverso l’App VerificaC19, in modo da garantire la validità della certificazione verde, in conformità ai principi di protezione dei dati personali (si potranno visulazizzre solo le generalità dell’interessato, senza accedere ad altre informazioni presenti nella certificazione quali ad esempi la guarigione, vaccinazione, esito negativo del tampone).

In relazione al funzionamento dell’App IO, l’Autorità Garante ha chiesto alla società PagoPA di bloccare alcuni trattamenti di dati effettuati da App IO che prevedono l’interazione con i servizi di Google e Mixpanel, e che comportano un trasferimento verso Paesi terzi (es. Usa, India, Australia) di dati particolarmente delicati (es. transazioni cashback, strumenti di pagamento), effettuati senza che gli utenti ne siano stati adeguatamente informati e abbiano espresso il loro consenso.

La società PagoPA, incaricata dello sviluppo e della gestione dell’App IO, ha introdotto le misure richieste dal Garante riguardo la privacy degli utenti e ha provveduto a modificare l’app per mettere a disposizione anche il servizio “Certificazione Verde Covid-19” del Ministero della Salute.

Inoltre per assicurare maggiori tutele alle informazioni dei milioni di utenti che usano l’applicazione – alcune delle quali particolarmente delicate in quanto riguardanti lo stato di salute – il Garante ha chiesto alla società PagoPA che i dati relativi all’utilizzo del servizio green pass, trasmessi a Mixpanel, siano conservati per un periodo non superiore a dieci giorni dalla raccolta e successivamente cancellati senza ritardo. per fare ciò PagoPA, come già stabilito dal Garante nel provvedimento del 16 giugno, dovrà chiedere agli utenti il consenso al trasferimento dei dati a Mixpanel.

È evidente che molteplici sono gli ambiti di confronto e i contorni che lambiscono i diritti costituzionalmente garantiti investiti dalle tematiche della Certificazione Verde. Il Covid 19 non ha solo cambiato le nostre abitudini ma ha condotto ad una “mutazione” delle nostre priorità; è indispensabile e necessario che sia anche il Legislatore nazionale (non solo il Legislatore Europeo) ha disciplinare un ambito così delicato che contempera sia il diritto alla salute che il diritto della tutela della privacy dei cittadini italiani.

ec.europa.eu

www.garanteprivacy.it

 

 

 

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