
27 Nov Bisogna riformare la Giustizia Tributaria
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Nella generale discussione sulla riforma fiscale, oggetto di dibattito in questi giorni, un ruolo fondamentale spetta senz’altro alla necessaria ed urgente riforma della giustizia tributaria essenziale per consentire a tutti i cittadini-contribuenti di potersi difendere efficacemente davanti ad un giudice tributario terzo ed imparziale così come previsto dall’art. art. 111, secondo comma, della Costituzione.
La drammatica verità, infatti, è che la giustizia tributaria soffre di terribili “guasti di sistema” che, a buon diritto, ci fa precipitare all’ultimo posto nell’elenco dei Paesi più garantisti al mondo per efficienza della giustizia tributaria.
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Per tali ragioni, tutti i contribuenti ed i professionisti ritengono ormai maturi i tempi per procedere ad una revisione organica della giustizia tributaria, oltretutto nell’ambito di una generale riforma fiscale.
La giustizia tributaria, infatti, non può più continuare a dipendere dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che è una delle parti in causa, ma deve avere una propria autonoma indipendenza e dignità attraverso l’istituzione di giudici tributari professionali, a tempo pieno, assunti per concorso pubblico e ben retribuiti per la delicata funzione che svolgono.
A riguardo, ebbene ricordare che le Commissioni tributarie decidono su questioni di grande rilevanza economica che richiedono elevata professionalità e specializzazione nella materia tributaria; per tale ragione, si avverte la necessità di un giudice dedicato a tempo pieno, che possa tutelare i diritti dei cittadini-contribuenti e garantire un corretto utilizzo della leva fiscale che risponda ai criteri di una moderna economia.
Questi principi sono stati più volte ribaditi sia dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 154/1984; sentenza n. 212/1986; ordinanza n. 144/1998) sia dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le sentenze nn. 13902/2007 e 8053/2014. In particolare, la Corte Costituzionale, con la citata ordinanza n. 144/1998, proprio su una mia eccezione sollevata oltre vent’anni fa alla CTP di Lecce il 24/02/1997, ha chiarito e stabilito il seguente principio:
“Per le preesistenti giurisdizioni speciali, una volta che siano state assoggettate a revisione, non si crea una sorta di immodificabilità nella configurazione e nel funzionamento, né si consumano le potestà di intervento del legislatore ordinario; che questi conserva il normale potere di sopprimere ovvero di trasformare, di riordinare i giudici speciali, conservati ai sensi della VI disposizione transitoria, o di ristrutturarli nuovamente anche nel funzionamento e nella procedura, con il duplice limite di non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisprudenza speciale) le materie attribuite alla loro rispettiva competenza e di assicurare la conformità a Costituzione, fermo permanendo il principio che il divieto di giudici speciali non riguarda quelli preesistenti a Costituzione e mantenuti a seguito della loro revisione”.
Nel corso degli anni, sono state presentate molte iniziative legislative volte a riformare strutturalmente la giustizia tributaria anche se solo alcune di esse sono state suscettibili di un vero e proprio qualsivoglia esito.
Oggi, finalmente, sul piano strettamente politico si è passati “ad una concreta regolamentazione dell’assetto istituzionale dei magistrati a cui compete l’esercizio della giurisdizione tributaria, in forme costituzionalmente adeguate e in linea con una pur revisionata tradizione evolutiva radicata nel tessuto sociale e istituzionale da oltre cent’anni” (Prof. Glendi, in Corriere Tributario n. 4/2019).
In questo senso, la Lega ha presentato in Parlamento per la riforma della speciale giustizia tributaria (Il Sole 24 Ore di giovedì 11 luglio 2019 e venerdì 26 luglio 2019):
- la proposta di legge n. 1526 del 23 gennaio 2019 presentata alla Camera di iniziativa dei deputati Centemero + 17;
- il disegno di legge n. 1243/2019 (primo firmatario Sen. M. Romeo + 49) di riforma della giustizia tributaria comunicato alla Presidenza del Senato il 18 aprile 2019 ed assegnato alle Commissioni riunite Seconda (Giustizia) e Sesta (Finanze e Tesoro) in sede redigente il 23 luglio 2019, come annunciato nella seduta n. 136 del 23 luglio 2019.
I suddetti schemi normativi hanno ripreso le mie proposte di modifica, più volte segnalate sul mio sito (www.studiotributariovillani.it).
Con questo articolo, si analizzano e si commentano le principali novità.
CAPITOLO PRIMO
- Organi della speciale giurisdizione tributaria revisionata
In piena rispondenza con il disposto normativo di cui all’art. 111, secondo comma, della Costituzione che stabilisce che “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”, la speciale giurisdizione tributaria revisionata è esercitata – in forma autonoma ed indipendente nel territorio nazionale – dal giudice onorario tributario, dai Tribunali Tributari, dalle Corti di Appello Tributarie, con le relative sedi distaccate, e dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, secondo criteri di efficienza e di professionalità.
In particolare, le controversie tributarie di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, il cui valore, determinato ai sensi dell’art. 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992, non superi tremila euro, sono decise dal Giudice Onorario Tributario.
L’ufficio del Giudice Onorario Tributario ha sede territoriale presso ogni Tribunale Tributario e può essere articolato in sezioni. L’appello contro le sentenze del Giudice Onorario Tributario si propone al Tribunale Tributario.
I Tribunali Tributari hanno sede territoriale (circoscrizione) presso i Tribunali Ordinari e le Corti di Appello Tributarie hanno sede territoriale (distretto) presso le Corti di Appello.
I giudici tributari applicano le disposizioni processuali di cui al decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni per l’uniformità del rito come strumento di semplificazione e di celerità.
Per quanto non disposto dalla legge, i giudici tributari applicano le disposizioni del codice di procedura civile, anche con l’impiego dell’analogia (utilizzata anche per i procedimenti disciplinari).
L’organizzazione e la gestione dei giudici tributari è affidata esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di assicurare la terzietà ed imparzialità dell’organo giudicante, ai sensi dell’articolo 111, secondo comma, della Costituzione.
La magistratura tributaria costituisce la quinta magistratura, autonoma, speciale e indipendente, rispetto alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare (Il Sole 24 Ore di martedì 19/02/2019).
In questo senso la vera novità avviene proprio sul diverso piano della disciplina dell’organizzazione ordinamentale dei giudici tributari.
Infatti, si prevede che l’organizzazione e la gestione dei giudici tributari viene affidata esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per rispettare la terzietà ed imparzialità, anche all’apparenza, dell’organo giudicante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 111, secondo comma, della Costituzione, rimasto sino ad oggi inattuato nel settore tributario.
Infatti, oggi non può dirsi che tale postulato costituzionale sia rispettato nel processo tributario, dove, per legge (art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 545 del 31 dicembre 1992), i componenti delle Commissioni tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze (cioè una delle parti in causa del processo tributario), previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, secondo l’ordine di collocazione negli elenchi previsti nel comma 2 del succitato articolo.
Infine, la nuova organizzazione giustifica la nuova e corretta denominazione di Tribunali Tributari e di Corti di Appello Tributarie (non parlandosi più di Commissioni Tributarie), denominazione che appare più consona e legittima alle nuove funzioni giudiziarie e niente affatto inibita sul piano costituzionale.
- Composizione dei Tribunali Tributari e della Corti di Appello Tributarie
Al Tribunale Tributario e alla Corte di Appello Tributaria è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione che viene nominato tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico. L’incarico di presidente del Tribunale Tributario e della Corte di Appello Tributaria ha durata quinquennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo e non è rinnovabile.
Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell’incarico e, in caso di pari anzianità nell’incarico, dal presidente di sezione più anziano di età.
A ciascuna sezione sono assegnati un presidente, un vicepresidente e due giudici tributari.
Ogni collegio giudicante, se non è a composizione monocratica, è presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero fisso di tre votanti.
Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente designa i componenti di altre sezioni, con decreto motivato valido per un periodo massimo due mesi.
Il numero massimo nazionale di giudici tributari è di 800 (ottocento) unità.
Attualmente i giudici tributari sono 2792, di cui il 53,3 % di togati ed il 46,7% di non togati con un’età media di 61 anni (Il Sole 24 Ore del 12/07/2019).
È opinione condivisa quella secondo cui l’approdo finale da raggiungere è quello di un giudice a tempo pieno, professionale, in grado di assicurare autonomia, terzietà ed indipendenza della funzione giudicante; appunto per questo è necessario il concorso pubblico.
Bisogna partire da una figura di un giudice che sia professionale, non un giudice prestato a tempo parziale, che ha tutt’altra esperienza e tutt’altra formazione.
L’importante è che i giudici tributari, una volta vinto il concorso, siano:
- a tempo pieno;
- sempre più professionali e specializzati;
- sottoposti all’obbligo di formazione continua;
- retribuiti in misura predeterminata dalla legge, al pari di quanto previsto per i giudici appartenenti alle altre giurisdizioni ed incentivati economicamente in dipendenza della partecipazione a determinati corsi di formazione particolarmente qualificanti.
A questo punto, è importante riportare quanto correttamente e giustamente scritto dal Prof. Franco Gallo nell’articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore del 23 giugno 2018:
“L’obiettivo principale dovrebbe essere quello di trasformare il giudice speciale tributario in un giudice a tempo pieno, professionalmente competente, con un trattamento economico dignitoso e, soprattutto, rispondente ai principi di imparzialità, terzietà ed indipendenza”.
Oltretutto, la svolta telematica del processo tributario rende ancora più anomala ed insostenibile la condizione giuridica attuale dei giudici tributari ed il loro isolamento, sul piano istituzionale, dalle altre magistrature “a tempo pieno”.
Dal 1° luglio 2019 il processo tributario è divenuto per tutti telematico e prevede una serie di novità di cui sarà interessante valutare l’evoluzione e l’applicazione operativa.
Tra le novità di maggior pregio rientra certamente l’udienza a distanza in video-forum, introdotta dal decreto fiscale 2019 (art. 16, comma 4, D.L. n. 119/2018) che ha previsto per i professionisti, i contribuenti ed i funzionari pubblici la possibilità di chiedere che la discussione in pubblica udienza possa avvenire, appunto, a distanza.
Di conseguenza, nell’organizzazione delle udienze si deve tenere conto del processo tributario telematico.
- Giudici Tributari Togati (GTT)
I giudici, monocratici e collegiali, dei Tribunali Tributari e delle Corti d’Appello Tributarie sono selezionati mediante concorso pubblico a base regionale per titoli ed esami orali, ai sensi dell’articolo 97, quarto comma, della Costituzione. Sono inamovibili. I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio. Le modalità di svolgimento del concorso pubblico a base regionale sono stabilite da un regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le commissioni di esame a base regionale, nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sono formate da:
- un magistrato, consigliere di cassazione, che le presiede;
- un professore ordinario di diritto tributario;
- un avvocato tributarista, ai sensi della legge del 31 dicembre 2012 n. 247 e decreto del Ministero della Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015, iscritto all’albo speciale dei cassazionisti da almeno venti anni (eventualmente, tenendo conto del parere del Consiglio di Stato n. 1347 del 02 maggio 2019, articolo de Il Sole 24 Ore di venerdì 26/07/2019 e di sabato 27/07/2019);
- un dottore commercialista iscritto all’albo da almeno venti anni.
La partecipazione alle cessate commissioni tributarie regionali è titolo preferenziale in caso di parità di votazione.
In caso di morte, cessazione dalle funzioni per raggiunti limiti di età o per decadenza, i nuovi giudici tributari sono nominati scorrendo la graduatoria del concorso già svolto sino ad esaurimento.
In ogni caso, nel corso degli anni deve essere previsto il rafforzamento della qualificazione professionale dei giudici tributari al fine di assicurarne l’adeguata preparazione specialistica.
- Nomina dei giudici tributari onorari (GOT)
I Giudici Tributari Onorari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in conformità alla deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Ove non diversamente disposto, ai Giudici Tributari Onorari si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 116 del 23 luglio 2017, in quanto applicabili.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinate le modalità per il procedimento di nomina, per le incompatibilità, per lo svolgimento del tirocinio ed i criteri per l’attribuzione dei titoli di preferenza.
Ai Giudici Tributari Onorari è corrisposta l’indennità di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (tenendo conto delle eventuali modifiche a seguito dell’intesa raggiunta tra 14 associazioni rappresentative della Magistratura Onoraria e del Ministero della Giustizia, come pubblicato da Italia Oggi di sabato 09 marzo 2019).
Un incarico onorario a tutti gli effetti, che potrebbe impiegare i nuovi giudici onorari per non più di due giorni a settimana, assolutamente compatibile con altre attività remunerative.
Le controversie tributarie di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, il cui valore, determinato ai sensi dell’art. 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992, non superi tremila euro, sono decise dal giudice onorario tributario. L’ufficio del giudice onorario tributario ha sede territoriale presso ogni tribunale tributario e può essere articolato in sezioni. L’appello contro le sentenze del giudice onorario tributario si propone al tribunale tributario (intervista al Sottosegretario al MEF Bitonci pubblicata da Italia Oggi di sabato 13 luglio 2019).
Attualmente sono 152.488 le liti fiscali sotto i tremila euro, pari al 40,8% di tutte le liti fiscali pendenti a fine 2018 (Il Sole 24 Ore di giovedì 11 luglio 2019).
- Formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti
Il presidente di ciascun Tribunale Tributario e di ciascuna Corte di Appello Tributaria, all’inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri fissati dal Consiglio della giustizia tributaria per assicurare l’avvicendamento dei componenti tra le stesse.
Il presidente di ciascuna sezione, all’inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all’inizio di ogni semestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio della giustizia tributaria.
Ciascun collegio giudicante deve tenere udienza almeno due volte a settimana.
Il presidente di ciascun Tribunale Tributario e di ciascuna Corte di Appello Tributaria, indica una o più delle sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all’esame delle domande di sospensione cautelare dell’atto impugnato o della sentenza impugnata.
Alla data del 31 marzo 2019 le controversie tributarie pendenti, pari a 366.282, sono inferiori del 10,42% rispetto al 31 marzo 2018 e rilevano un trend in constante diminuzione.
Nelle Commissioni Tributarie Regionali, gli appelli pervenuti nel medesimo periodo, pari a 13.096, risultano in calo del 18,39%.
Nelle Commissioni Tributarie Provinciali la quota di giudizi completamente favorevoli all’ente impositore si è attestata al 46%, per un valore complessivo di 1.928,08 milioni di euro, mentre quella dei giudizi completamente favorevoli al contribuente è stata di circa del 30%, per un valore di 919,55 milioni di euro.
Nelle Commissioni Tributarie Regionali la quota di giudizi completamente favorevoli all’ente impositore del 44%, per un valore complessivo di 1.632,37 milioni di euro, mentre quella dei giudizi completamente positivi nei confronti del contribuente è stata di circa il 36%, per un valore complessivo di 966,36 milioni di euro (articolo di Italia Oggi di venerdì 21 giugno 2019).
In ogni caso, per quanto riguarda la durata dei processi tributari, bisogna far presente che, salvo rare eccezioni, manca totalmente la fase istruttoria.
Infatti:
- difficilmente viene nominato un consulente tecnico d’ufficio (CTU);
- difficilmente i giudici tributari esercitano tutte le facoltà di accesso, di richieste di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all’ente locale da ciascuna legge di imposta (art. 7, primo comma, D.Lgs. n. 546/92 e artt. 32 e 33 D.P.R. n. 600/73 e artt. 51 e 52 D.P.R. n. 633/72).
Invece, con giudici professionali a tempo pieno sicuramente sarà rivalutata la fase istruttoria, persino con la possibilità di dedicare un’udienza ad hoc.
Infatti, una volta revisionata l’organizzazione giurisdizionale della giustizia tributaria, si può anche pensare di modificare ulteriormente il processo tributario, adattandolo alla nuova organizzazione senza allungare troppo i tempi di approvazione legislativa.
Si può seguire l’esempio della riforma del codice di procedura civile, la cui disciplina processuale è stata tenuta ben distinta dalla disciplina ordinamentale dell’apparato giudiziario, altrove regolamentato.
- Il Giudice tributario monocratico
Il Tribunale Tributario e la Corte d’Appello giudicano in composizione monocratica nelle seguenti controversie:
- di valore non superiore a trentamila euro, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992;
- relative alle questioni catastali di cui all’articolo 2, comma 2, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992;
- giudizi di ottemperanza senza alcun limite di importo;
- negli altri casi tassativamente previsti dalla legge.
Le controversie per le quali la legge prevede il previo esperimento del reclamo-mediazione sono decise da un giudice monocratico, innanzi al quale è attivata la procedura di reclamo mediazione anche al fine di deflazionare il contenzioso tributario.
In questo modo, si evita che a decidere sulla mediazione sia lo stesso organo impositore, anche se con diverso ufficio.
Il Tribunale Tributario e la Corte di Appello Tributaria non devono decidere sempre in composizione monocratica, perché è bene che cause di valore superiore a 30.000 euro (che tra sanzioni ed interessi arrivano ad oltre 70.000 euro!!) siano oggetto di consultazione ed approfondimento da parte di un organo collegiale, dando così maggiori garanzie alle parti processuali.
Innanzi al giudice collegiale e monocratico sono abilitati alla difesa i professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Non è prevista alcuna esclusione professionale.
La figura del giudice tributario monocratico è attualmente prevista dall’art. 70, comma 10-bis, D.Lgs. n. 546/1992 per il giudizio di ottemperanza relativo al pagamento di somme di importo fino a 20.000 euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio.
Oltretutto, la composizione monocratica era prevista dall’art. 10, primo comma, lett. b), n. 2, della Legge Delega n. 23 dell’11 marzo 2014 per controversie di modica entità (delega purtroppo mai attuata).
CAPITOLO SECONDO
Giudici tributari professionali e competenti
- Requisiti generali dei giudici tributari
I giudici tributari devono:
- essere cittadini italiani;
- avere l’esercizio dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
- avere idoneità fisica e psichica, da comprovare con relativo certificato medico;
- non aver superato alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso pubblico cinquanta anni di età.
La nomina a giudice tributario si consegue mediante concorso regionale per esame (art. 97, ultimo comma, e art. 106, primo comma, della Costituzione).
I giudici tributari vincitori di concorso e nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non possono assumere impieghi pubblici o privati, non possono esercitare industrie, commerci o qualsiasi libera professione, non possono essere membri della Corte Suprema di Cassazione, del Parlamento Nazionale o del Parlamento Europeo, né ricoprire qualsivoglia carica politica.
In definitiva, le incompatibilità devono essere assolute proprio perché i giudici tributari saranno a tempo pieno e parificati a tutti gli effetti, anche economici, ai giudici ordinari.
Infatti, ai giudici tributari deve spettare un trattamento economico congruo e dignitoso, tenendo conto della delicatezza del compito svolto e della professionalità richiesta.
Ai giudici tributari togati si applica il trattamento economico, nonché quello previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali.
Gli aumenti successivi del trattamento economico sono stabiliti, tenendo conto dell’anzianità di servizio, da un regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il decreto del MEF del 12 luglio 2019 ha aumentato le retribuzioni fisse mensili ai componenti di CTP e CTR di ottanta euro lordi in più.
Di conseguenza, attualmente al giudice tributario viene corrisposto al lordo (Italia Oggi di sabato 13/07/2019):
- € 495 mensili per il Presidente della commissione;
- € 443 mensili per i Presidenti di sezione;
- € 391 mensili per i giudici.
L’aumento di ottanta euro è motivato dall’aggravio del carico dei costi dei giudici tributari dovuti all’introduzione del processo tributario telematico, obbligatorio dal 01 luglio 2019.
Invece, i compensi variabili aggiuntivi rimangono invariati nella misura pari a 93 euro lorde a sentenza, da suddividere da Presidente del collegio e giudici.
In sostanza, al giudice relatore e redattore della sentenza spettano 15 euro nette, pagate peraltro in ritardo !!!!!
Infine, non viene corrisposto nulla per le sospensive !!!!!
Ai componenti dei Tribunali Tributari e delle Corti d’Appello tributarie, logicamente, devono applicarsi le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali.
I giudici tributari In caso di comportamenti non conformi a doveri o alla dignità del proprio ufficio sono soggetti nei casi tassativamente previsti dalla legge alle seguenti sanzioni.
- si applica la sanzione dell’ammonimento per lievi trasgressioni;
- si applica la sanzione non inferiore alla censura per determinati e tassativi casi;
- si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da tre mesi a tre anni;
- si applica la sanzione dell’incapacità a esercitare un incarico direttivo per l’interferenza, nell’attività di altro giudice tributario, da parte del presidente del Tribunale Tributario o della Corte di Appello Tributaria o della relativa sezione, se ripetuta o grave;
- si applica la rimozione dall’incarico nei casi di recidiva delle trasgressioni di cui sopra, nei casi tassativamente previsti dalla legge.
Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente della Corte di Appello tributaria nel cui distretto presta servizio l’incolpato.
Il Consiglio della giustizia tributaria, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare affida ad un suo componente l’incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni.
Il Consiglio della giustizia tributaria, sulla base delle risultanze emerse, provvede a contestare i fatti all’incolpato con invito a presentare entro il termine di trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro sessanta giorni col deposito degli atti relativi presso la segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all’incolpato.
Per quanto non previsto dalla legge, si applicano per analogia le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari.
CAPITOLO TERZO
Il Consiglio della giustizia tributaria
Il Consiglio della giustizia tributaria è istituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dura in carica cinque anni e ha un’autonoma sede in Roma.
Il Consiglio della giustizia tributaria:
- a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami relativi alla loro elezione;
- b) disciplina con regolamento di organizzazione il proprio funzionamento;
- c) formula al Presidente del Consiglio dei ministri proposte per l’adeguamento e l’ammodernamento delle strutture e dei servizi della magistratura tributaria, sentiti i presidenti dei Tribunali Tributari e delle Corti di Appello Tributarie;
- d) predispone la relazione annuale;
- e) promuove, avvalendosi dell’Ufficio studi e di specialisti esterni, iniziative volte a perfezionare la formazione e l’aggiornamento tecnico-professionale;
- f) esprime pareri sugli schemi di regolamento previsti dalla presente legge o che comunque riguardano il funzionamento dei Tribunali Tributari e delle Corti di Appello Tributarie;
- g) esprime pareri sulla ripartizione fra Tribunali Tributari e Corti di Appello Tributarie dei fondi stanziati per le loro spese di loro funzionamento;
- h) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.
- Il Consiglio della giustizia tributaria vigila sul funzionamento dell’attività giurisdizionale dei Tribunali Tributari e delle Corti di Appello Tributarie e può disporre ispezioni nei confronti dei giudici tributari affidando l’incarico ad uno dei suoi componenti. Nell’ambito di tali ispezioni il Consiglio della giustizia tributaria può farsi coadiuvare da magistrati tributari.
- Gli incarichi danno diritto solo al rimborso delle spese documentate.
- Per ciò che attiene la struttura, il Consiglio della giustizia tributaria è composto:
- a) dal Presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione, componente di diritto;
- b) da quattro magistrati delle Corti d’Appello Tributarie, componenti eletti;
- c) da nove magistrati dei Tribunali Tributari, componenti eletti;
- d) da quattro esperti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, con votazione distinta per ciascun esperto, a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera nelle prime tre votazioni e con ballottaggio fra i due candidati più votati nella terza votazione; ogni Camera elegge un esperto scegliendolo fra i professori di università in materia tributaria e un esperto scegliendolo fra i soggetti abilitati alla difesa dinanzi ai Tribunali Tributari e alle Corti di Appello Tributarie che risultano iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dieci anni.
Nella sua prima adunanza il Consiglio della giustizia tributaria sceglie il Presidente tra i propri componenti con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni e con ballottaggio fra i due candidati più votati nella terza votazione. Se nessun candidato risulta eletto, il Presidente è scelto per sorteggio fra i due candidati più votati nell’ultima votazione. Fino all’elezione del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione. Il Presidente del Consiglio della giustizia tributaria, una volta nominato, ha il compito di:
- chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di indire le elezioni dei componenti magistrati;
- chiedere ai presidenti delle Camere di provvedere alla elezione dei componenti di spettanza delle stesse Camere;
- convocare e presiedere il Consiglio della giustizia tributaria.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio della giustizia tributaria è sostituito dal componente più anziano di età.
I componenti del Consiglio della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni della giurisdizione tributaria. I componenti del Consiglio della giustizia tributaria non possono partecipare ai concorsi per magistrato tributario per tutta la durata dell’incarico e per i dieci anni successivi.
Per ciò che attiene le elezioni dei componenti del Consiglio della giustizia tributaria esse hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente Consiglio e sono indette con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita.
I magistrati tributari possono esprimere il proprio voto personale, diretto e segreto, per un solo candidato.
I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali devono essere presentati al Consiglio della giustizia tributaria e debbono pervenire al Segretariato generale entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. I reclami non hanno effetto sospensivo.
Il Consiglio della giustizia tributaria decide sui reclami nella sua prima adunanza.
Non possono essere eletti al Consiglio della giustizia tributaria, e sono altresì esclusi dal voto, i giudici sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione più grave dell’ammonimento.
Nessun componente elettivo del Consiglio della giustizia tributaria è rieleggibile per le successive consiliature.
Il Consiglio della giustizia tributaria è assistito da un Segretariato generale posto alle dirette dipendenze del Presidente del medesimo Consiglio. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Consiglio della giustizia tributaria, determina l’organico e le attribuzioni del personale del Segretariato generale. L’assegnazione e la revoca di personale al Segretariato generale sono preventivamente approvate dal Consiglio della giustizia tributaria.
CAPITOLO QUARTO
Cancellerie
Presso ogni Tribunale Tributario e ogni Corte d’Appello Tributaria è istituito un ufficio di cancelleria con funzioni di assistenza e di collaborazione nell’esercizio dell’attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa ausiliaria.
È istituito il ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del segretariato generale della giustizia tributaria.
Al personale del ruolo spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni vigenti per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere obbligatorio e vincolante del Consiglio della giustizia tributaria, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati il numero complessivo dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale amministrativo, articolato nei diversi livelli e profili professionali e il relativo trattamento economico, nonché la pianta organica e le risorse materiali per ciascun ufficio amministrativo della giustizia tributaria.
CAPITOLO QUINTO
Sezione Tributaria della Corte di Cassazione Competenza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione
Fatta salva la competenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione relativamente alle sole questioni di giurisdizione, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione giudica le impugnazioni delle sentenze delle Corti d’appello tributarie.
La Sezione Tributaria è composta da trentacinque giudici, ripartiti in cinque sotto sezioni, in ragione delle seguenti materie: imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto, altri tributi, riscossione, rimborsi.
Il Presidente della Sezione Tributaria è anche Presidente della prima sotto sezione.
Le altre sotto sezioni sono presiedute da uno dei loro componenti.
I collegi sono composti dal numero fisso di tre membri (apice “pentastellare” della Sezione Tributaria della Suprema Corte, in funzione tra l’altro di una più intensa e proficua progressione nomofilattica”, Prof. Glendi, in Corriere Tributario n. 4/2019).
La pubblica udienza con rito camerale è abolita.
L’art. 108, primo comma, della Costituzione stabilisce:
“Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge”.
La specializzazione del giudizio di legittimità in materia tributaria è, infatti, manifestamente una questione de iure condendo e non di diritto vigente, in quanto solo il legislatore ordinario può intervenire in qualsiasi momento.
“Ne è conferma il fatto, ricordato nell’ordinanza di rimessione, che il CNEL abbia confezionato un progetto di legge delega «per razionalizzare e codificare l’attuazione e l’accertamento dei tributi e per la revisione delle sanzioni amministrative e del processo tributario», caratterizzato da una ispirazione alquanto diversa e incline più ad approfondire, che a ridurre, la “separatezza” tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria, arrivando fino a prevedere l’istituzione di una sorta di BFH-Bundesfinanzhof italiana. Sicché la specialità di un giudizio di legittimità in materia tributaria è manifestamente una questione de iure condendo e non di diritto vigente” (in tal senso, Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 8053 depositata il 07/04/2014).
“Una riforma così rilevante, e per di più non immediatamente percepibile come coerente attuazione del sistema normativo vigente, quale è quella dell’istituzione di uno speciale giudizio di legittimità in materia tributaria, esige una espressa, specifica e consapevole espressione di volontà legislativa” (come correttamente ed opportunamente stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 8053 depositata in cancelleria il 07 aprile 2014).
Ed è ciò che è stato fatto con il disegno di legge n. 1243/2019 citato.
È meglio affidare la giustizia tributaria ad una apposita giurisdizione con al vertice una “Cassazione Tributaria” che presenta caratteri di specialità rispetto alla “Cassazione Civile Ordinaria” (quasi in memoria della giustamente soppressa Commissione Tributaria Centrale), come opportunamente rilevato dal Dott. Mario Cicala nel documento sulla giustizia tributaria del 15 marzo 2017, pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti.
Rinvio al mio articolo “La Corte di Cassazione in materia tributaria” pubblicato sul mio sito il 04 marzo 2019” (www.studiotributariovillani.it).
Attualmente sono in crescita i ricorsi tributari in Cassazione; a fronte della riduzione complessiva dei ricorsi pendenti nei primi due gradi di giudizio, si registra un incremento delle controversie che giungono all’attenzione dei giudici di legittimità (Italia Oggi di lunedì 24 giugno 2019).
Infatti, nel 2018 i ricorsi pendenti in Cassazione sono 54.424, di cui 3.095 sono giudizi a favore del contribuente mentre 5.460 sono giudizi a favore degli uffici.
Nel 2018, però, la percentuale di vittoria dell’Amministrazione finanziaria passa da quasi il 50% in primo grado fino a diminuire al 31% in Cassazione.
Infatti, sempre in Corte di Cassazione, l’incidenza delle sentenze completamente favorevoli all’Amministrazione è del 31% mentre l’incidenza delle sentenze completamente sfavorevoli all’Amministrazione è del 23,10% (Italia Oggi di martedì 16 luglio 2019).
CAPITOLO SESTO
Disposizioni transitorie finali
Il decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992 è abrogato a decorrere dalla data di insediamento dei Tribunali Tributari e delle Corti di Appello Tributarie. I riferimenti alle Commissioni Tributarie Provinciali e alle Commissioni Tributarie Regionali contenuti nel decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 devono intendersi rispettivamente riferiti ai Tribunali Tributari e alle Corti di Appello Tributarie.
I giudizi pendenti presso le Commissioni Tributarie alla data di entrata in vigore della riforma sono trasferiti automaticamente ai Tribunali Tributari e alle Corti di Appello Tributarie.
Infine, per quanto riguarda il parziale riassortimento degli attuali componenti delle Commissioni Tributarie, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, così come attualmente composto, potrà stabilire i criteri di una verifica di permanente idoneità abilitativa per la nomina a giudice tributario onorario (GTO).
CONCLUSIONI
In definitiva, bisogna riformare la giustizia tributaria perché i giudici tributari devono essere giudici professionali, ben pagati, indipendenti (anche all’apparenza) dal MEF e competenti a decidere le delicate e difficili questioni tributarie, che in caso di errori, anche involontari, possono portare al fallimento delle aziende e alla rovina dei contribuenti.
Oggi occorre, più che mai, garantire tempestività, trasparenza ed efficienza nel rendere giustizia su temi che incidono così in profondità sui diritti dei cittadini e sui rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione. L’attuale strutturazione della giustizia tributaria non appare più adeguata.
È necessaria e urgente una totale e radicale riforma !!!!
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